Sussiste la giurisdizione del giudice tributario laddove le risultanze catastali (ovvero il frazionamento) siano state contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.c. - la domanda, inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, allorchè, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del neminem laedere, e senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione.
Una volta accertata la proprietà dei terreni nei confronti della Amministrazione demaniale marittima, la doglianza del proprietario nei confronti della Agenzia del territorio per il frazionamento operato con inclusione della particelle all'interno del perimetro del demanio marittimo appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto ormai non è (più) controversa l'appartenenza degli immobili al demanio marittimo (definitivamente esclusa dal giudice civile) e la lite concerne il frazionamento illegittimamente operato sull'erroneo presupposto della demanialità dei terreni.
Una controversia che attiene esclusivamente alla determinazione del canone concessorio in applicazione dei criteri stabiliti dal DM del 19 luglio 1989 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi.
Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi che, pur se promananti da autorità diverse da quelle preposte al settore, sono caratterizzati dall'incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche interferendo con corsi d'acqua pubblici.
In tema di riparto di giurisdizione, il Giudice Amministrativo, in applicazione di quanto stabilito dall'art.8, co.1 cpa, ha cognizione incidentale anche delle questioni sottese concernenti diritti, come ad esempio sull'accertamento incidentale relativo alla demanialità dei beni.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione di un'ordinanza di sgombero esclusivamente in una situazione in cui l'appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione e l'illegittimità dell'atto venga denunciata per difetto di una delle condizioni di legge.
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell' art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775/33 , sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso gli atti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche.
Rientra nella giurisdizione devoluta al Tribunale superiore delle acque pubbliche la fattispecie concernente il diniego al rilascio di concessione edilizia in sanatoria basato sul fatto che i fabbricati interessati risultino realizzati con la mancata osservanza della fascia di rispetto, per i corsi d'acqua di natura pubblica, di almeno dieci metri dal piede esterno dell'argine, previsto dal R.D. n 523 del 1904, art. 96, lett. f), posto che tale profilo integra una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.
La giurisdizione del T.S.A.P. va affermata non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione di opere) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.
Se la fattispecie oggetto di giudizio investe in via diretta ed immediata la tutela delle acque pubbliche, sotto lo specifico aspetto della garanzia assicurata alla protezione della fascia di rispetto, connotata da un regime di inedificabilità assoluto, deve declinarsi la giurisdizione dell'intestato G.A. in favore del TSAP, quale giudice amministrativo specializzato nella materia delle acque pubbliche, munito del potere di ius dicere con riferimento a ogni provvedimento che, ancorché emanato da un'autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971 , mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.
Sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in relazione ad ordinanze contingibili e d'urgenza emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, del T.U.E.L., in caso di incidenza del provvedimento su regine delle acque pubbliche.
È da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso.
È da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, i provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano tra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, quando da essi discendano ricadute sulla organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato che, mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo.
La giurisdizione amministrativa esclusiva riguarda tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto concessorio, ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione.