Con riguardo all'abusiva occupazione di tratturi, la sanzione pecuniaria amministrativa contemplata dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, tra L. 40 e L. 200 per metro quadrato occupato (tenendo conto degli aumenti di cui alla L. 12 luglio 1961, n. 603), è soggetta alle disposizioni degli artt. 113 e 114 della L. n. 689 del 1981. A questo ultimo proposito, va poi considerato che l'inferiorità agli indicati limiti deve essere riscontrata sulla base della pena in concreto applicabile, moltiplicando cioè l'ammontare risultante dal primo comma dell'art. 113 per il numero dei metri quadrati occupati.
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.
A norma degli artt. 45 bis e 46 c.n., il concessionario che intenda sostituire a sè altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione e un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono ad escludere la responsabilità penale ai sensi dell'art. 1161 c.n. del terzo che occupi sine titulo lo spazio demaniale.
La contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 c.p., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 c.p., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi.
Non sussiste alcuna preclusione al sequestro di aree demaniali sulle quali siano state realizzate opere edilizie abusive, posto che un tale sequestro non incide sulla naturale e intangibile destinazione dei beni del demanio necessario, ma colpisce le porzioni di quei beni che, a causa della illiceità della loro realizzazione, hanno assunto anch'essi carattere di illiceità, carattere che ne consente il sequestro, onde evitare la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato, salve le questioni relative alla individuazione dell'avente diritto alla eventuale restituzione di tali beni (per effetto dell'accessione dell'opera al suolo) e alla loro confiscabilità.
Le condotte impeditive dell'uso pubblico del demanio marittimo, sanzionate dall'art. 1161 c.n., possono incidere anche sulle servitù di pubblico passaggio, costituite attraverso l'utilizzazione da parte della collettività degli accessi all'area demaniale marittima protrattasi per il tempo necessario all'usucapione.
Il reato di cui all'art. 1161 c.n. si concretizza indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità competente l'ordinanza di sgombero di cui all'art. 54 c.n., la quale, quindi, è solo un eventuale post factum, la cui violazione integra, peraltro, l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 cit. codice.
In tema di tutela del demanio, qualora le innovazioni non autorizzate su area demaniale non determinino una occupazione abusiva dell'area o un ampliamento di quella legalmente autorizzata, si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale e non anche quello di arbitraria occupazione.
La condotta del soggetto agente che, per impedire il passaggio a mare attraverso il proprio fondo ab immemorabile esercitato da una collettività, realizza una recinzione, appone un cancello nel bene di sua proprietà, in tal modo ostacolando il passaggio al lido alla generalità degli aventi diritto e riservandolo del tutto arbitrariamente, ai condomini del fondo privato, integra il reato di cui all'art. 1161 c.n.
L'occupazione, sulla base di un'autorizzazione stagionale, del suolo demaniale marittimo protrattasi oltre il termine della stagione balneare, integra il reato di cui all'art. 1161 c.n., atteso che la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto.
Integra il reato di cui all'art. 1161 c.n. la collocazione da parte di privati di massi sull'arenile a protezione di un complesso residenziale, anche se finalizzata all'impedimento dei danni provocabili dalle mareggiate.
In tema di tutela del demanio, la avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non è ostativa alla adozione del provvedimento di sequestro cautelare, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), trattandosi di reato che permane sino a quando si protrae la occupazione illegittima.
In tema di tutela del demanio, la occupazione del suolo, in virtù di una concessione demaniale pluriennale, con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare, quali chioschi, cabine, passerelle ed altro, protratta oltre il termine della stagione balneare stessa, integra i reati di costruzione abusiva e di abusiva occupazione del suolo demaniale.
Integra il delitto di cui all'art. 639 c.p., comma 2, la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che lì contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell'estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini.
Ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale, la non necessaria sussistenza di una tendenziale irreversibilità del danno va ribadita precisando che fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato.
In caso di innovazioni abusive su area demaniale, l'autorità competente ha in ogni tempo, ed anche dopo l'eventuale scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai sensi dell'art. 54 c.n., di ingiungere la remissione in pristino delle cose entro un termine a tal fine stabilito (e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, di provvedere di ufficio a spese dell'interessato) e la violazione di tale ordine è sanzionata dall'art. 1164 c.n., che ora prevede un illecito amministrativo.
Il reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176 non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, nè che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene.