In generale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi tale servizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente - comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
I locali magazzini e le aree scoperte utilizzati dalle società imprenditrici "terminaliste", concessionarie del suolo nelle aree portuali per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci, non possono essere classificati nella categoria E, e di conseguenza non possono essere considerate, per questa ragione, esenti da ICI.
In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
In tema di ICI, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali od obbligatori della concessione.
In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree cd. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività , atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito
Si ritiene sussistente la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile ai fini del pagamento dell'ICI sulla base di un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, così come già prevista per il concessionario di beni demaniali.
La risultanza catastale del bene demaniale deve rappresentare fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale medesimo, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, quale richiamato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 13 marzo 2001, n. 4, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari.
Essendo le servitù di uso pubblico dei diritti reali atipici e sui generis appartenenti ad una determinata collettività, finalizzati al soddisfacimento di un interesse pubblico e costituendo essi una figura diversa dal diritto d'uso civilisticamente inteso, non è possibile porre a carico del Comune, che esercita tale diritto di servitù su un immobile, il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, posto che il Comune medesimo è il rappresentante della collettività, e che quest'ultima - a sua volta - nel nostro ordinamento non ha alcuna capacità giuridica e di agire. Ne consegue che al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di tali servitù compete comunque il pagamento dell'imposta, correlativamente mantenendo tutti i poteri del dominus sul bene, in ordine al quale sussiste soltanto una circoscritta limitazione del godimento.
In tema di ICI, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene.
Posto che la L. n. 388 del 2000, art. 18, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta comunale sugli immobili ai concessionari di aree demaniali, sussiste il presupposto applicativo della norma allorchè la concessione riguardi l'uso di un immobile già esistente di proprietà demaniale.
Le misure di favore che vengono assicurate all'attività d'impresa nelle zone franche, dalle condizioni di agevolazione dei prelievi fiscali e doganali a eventuali incentivi ed esenzioni, sono finalizzate al rilancio del sistema economico consentendo libertà di transito alle merci; in altri termini, tutte le operazioni compiute in ambito portuale (imbarco, sbarco, manipolazione, trasformazione industriale) sono esenti dai dazi doganali. Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei dazi e imposte similari concerne esclusivamente le merci e le operazioni commerciali ivi svolte, non potendosi dilatare la prevista esenzione anche alle imposte comunali sui cespiti ubicati nel porto franco; ciò in quanto la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poichè configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria, ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione.
In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
Devono ritenersi assoggettate al pagamento dell'ICI, in quanto non classificabili in categoria E, le aree portuali c.d. "scoperte" che risultino indispensabili al concessionario dell'area demaniale per lo svolgimento della propria attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire una autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito.
Lo sfruttamento dell'area portuale demaniale da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non può non avere incidenza in tema di ICI in quanto ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
Lo sfruttamento dell'area portuale da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non può non avere incidenza in tema di ICI in quanto ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
Il concessionario di un'area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato -a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall'atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice di merito - titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione, soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto; in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all'imposta comunale sugli immobili che ne sono oggetto.
In caso di cessione di diritto di usufrutto di cava, ai sensi dell'art. 980 c.c., da parte dell'usufruttuario ad una società, anche per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 979 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa, ma reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h Tuir, dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dall'art. 1419 c.c., comma 1 e dall'art. 1424 c.c.
Lo sfruttamento dell'area portuale da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva non può non avere incidenza in tema di imposizione ICI, in quanto ciò che conta ai fini dell'imposizione è che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.