Esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed è rimessa, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la misura del canone di concessione demaniale.
Il conflitto tra PA e concessionario si configura secondo il binomio potere-interesse, e non obbligo-pretesa, e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto controversia in materia di canoni ed altri corrispettivi che, implicando l'esercizio di poteri discrezionali, attiene ad interessi legittimi.
Nell'ambito della giurisdizione specializzata del TSAP vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi
Sono escluse dalla giurisdizione del TSAP le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie, attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta, per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
Le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa (quale la legge n. 296/2006), dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico (come per la concessione demaniale di un porto turistico) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi.
Ove il privato contesti l'ordinanza di sgombero eccependone l'illegittimità per l'assenza delle caratteristiche di demanialità rivendicando la proprietà del bene, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario.
Il TRAP è competente quando ricorre un'attività dell'ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso; da ciò consegue che le controversie sull'an e sul quantum del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo di una concessione d'uso appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia dedotta l'illegittimità di atti amministrativi dei quali è possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene appartenente al demanio disponibile.
Quando la domanda involge l'annullamento di un ordine-ingiunzione di sgombero di un'area demaniale asseritamente occupata sine titulo, e nella quale la controversia è incentrata sulla sussistenza di illegittimità e vizi del provvedimento impugnato sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi di natura sanzionatoria da parte della PA.
Le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa (come l'art. 1 comma 252 della legge n. 296/2006), dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico (come per la concessione demaniale di un porto turistico) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.
In tema di riparto di giurisdizione, si ritiene che l'adempimento della concessione non possa essere ricondotto agli aspetti di carattere meramente patrimoniale che fondano la giurisdizione ordinaria della materia, sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo. La corretta esecuzione del rapporto concessorio non è infatti indifferente rispetto alle ragioni di interesse pubblico che hanno a suo tempo indotto l'amministrazione ad affidare in uso speciale il bene pubblico, ma ne costituisce al contrario l'essenza sul piano causale. I rimedi spettanti all'autorità concedente per reagire all'inadempimento del privato concessionario non possono conseguentemente essere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comune. Palese quanto ora rilevato quando l'amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio, nondimeno, anche laddove la stessa consideri opportuno proseguirlo, a fronte di inadempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono in ciò comunque ravvisabili i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse connesso alla gestione del bene affidato in concessione.
Il giudizio avente ad oggetto i canoni concessori ovvero gli indennizzi per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, le cui ragioni comportano un'indagine sulla natura dei canoni di concessione di beni del demanio idrico e/o idroviario, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 140 del T.U. Acque Pubbliche (R.D. n. 1775/1933).
Nei casi di richiesta di concessione di canone agevolato formulata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 296/2005 nei quali la determinazione, cui va assimilata anche l'ipotesi di diniego di rideterminazione, dei canoni concessori avviene in applicazione di una cogente disposizione normativa, quale è l'art. 11, d.P.R. 296/2005, laddove definisce l'ambito di applicazione della norma, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ove il privato contesti l'ordinanza di sgombero eccependone l'illegittimità per l'assenza delle caratteristiche di demanialità rivendicando la proprietà del bene, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario.
La disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonchè quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l'accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A.