TERRITORIO - il network sulla gestione del territorio
Esproprionline.it - L'espropriazione per pubblica utilità.
URBIM - edilizia e urbanistica
Piano Casa - Notizie nazionali e regionali sul piano casa
Scia - segnalazione certificata di inizio attività
Estimo : Valutazione e stime per lo sviluppo del territorio
CatastOnline - Aggiornamento e informazione tecnica in materia di catasto
 
direttore scientifico: dott. Gabriele Lami ANNO IV - ISSN 2037-6545
 
  Print Page
Federalismo Demaniale
 

























Acque pubbliche


ACQUE PUBBLICHE
(www.patrimoniopubblico.it - 25 ottobre 2011)

 

a cura dell'avv. Marco Antoniol e della redazione di www.patrimoniopubblico.it (la rivista del demanio e del patrimonio)

 

 1. Le acque pubbliche nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 | 2. Le acque pubbliche nel d.p.r. 18 febbraio 1999 n. 238 | 3. Le acque pubbliche nella legge 5 gennaio 1994, n. 36 | 4. Le acque pubbliche nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 | 5. Le acque pubbliche dopo il Testo unico ambientale | 6. Acque pubbliche e riparto di giurisdizione | 7. Le acque pubbliche nei più recenti interventi normativi | 8. Estratti di giurisprudenza sulle acque pubbliche

 

1. Le acque pubbliche nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

 

Fino a pochi anni fa l'ordinamento conosceva una definizione legislativa di acque pubbliche: cfr. anzitutto P. Loro, «L'acquisizione dei terreni su cui scorrono acque pubbliche» in www.patrimoniopubblico.it - La rivista del demanio e del patrimonio.

Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (riportato nell'area normativa di patrimoniopubblico.it) per acque pubbliche si intendevano infatti «tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse».

Il medesimo Regio Decreto determinava all'art. 234 una copiosa abrogazione di provvedimenti previgenti, tra i quali il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che recava disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161; il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456. concernente l'aumento delle entrate demaniali; il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che recava disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico; la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale.

 

2. Le acque pubbliche nel d.p.r. 18 febbraio 1999 n. 238

 

In seguito a questo deciso riordino della materia delle acque pubbliche, l'ordinamento conobbe un periodo di chiarezza destinato però a non superare la fine del secolo.

Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, infatti, la disciplina delle acque pubbliche è stata oggetto di interventi di riforma episodici e disorganici, che rendono spesso arduo ricostruire con esattezza la normativa di riferimento, a cominciare dall'abrogazione - operata con d.p.r. 18 febbraio 1999 n. 238 - della ricordata definizione di acque pubbliche.

Ad essa è subentrato l'art. 1 citato d.p.r., per il quale «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne», salve solo «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne». L'apparente universalità del quadro di risulta soffre però la sopravvivenza di normative settoriali, la cui diffusione è tale da rendere molto spesso incerta l'affermazione della proprietà di un bene, con tutto ciò che ne consegue in punto di oneri conservativi e di relative responsabilità.



3. Le acque pubbliche nella legge 5 gennaio 1994, n. 36

 

In materia di acque pubbliche merita di essere segnalata, tra le altre, la legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Disponeva infatti l'art. 1 di detta legge che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali».
 


4. Le acque pubbliche nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

 

L'intera legge è stata però abrogata dal Testo unico in materia ambientale di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che tratta anche di acque pubbliche, soprattutto nella sua parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche». Tra le norme più rilevanti viene anzitutto in rilievo l'art. 96, che reca modifiche al citato R.D. 1775/33 e così dispone: «1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.".
2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.".
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicalo. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".
5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.".
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque  pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico».

Altrettanto importante è l'art. 176, espressamente considerato «Norma finale», che così dispone: «1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque  pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione».

Sempre nell'ambito del T.U. ambientale deve poi essere ricordato l'art. 119, che pone il «principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici». In base a tale principio si dispone quanto segue: « 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque  pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto».



5. Le acque pubbliche dopo il Testo unico ambientale

 

L'attività legislativa non si è comunque arrestata con il D. lgs. 152/06. In seguito sono infatti intervenuti importanti articolati normativi come il D. lgs. 30 maggio 2008, n. 116, rubricato « Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE», nonché il D. lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento».

Di poco antecedente al Testo unico è invece il d.p.r. 15 febbraio 2006, recante «Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche».

 

6. Acque pubbliche e riparto di giurisdizione

 

Non meno complicati sono del resto i criteri di riparto delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed una molteplicità di altri Enti, nonché delle competenze giurisdizionali tra Giudice Ordinario, Giudice Amministrativo e Tribunale delle Acque Pubbliche.

Con riferimento a quest'ultimo, va ricordata la norma dell'ordinamento giudiziario che costituisce il tribunale regionale delle acque pubbliche. Dispone infatti l'art. 64 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato « Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche», che «Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento. Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito. Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9».

Tra i provvedimenti più incisivi a questo proposito merita di essere ricordato il D.L. 11 novembre 2002, n. 251, il cui art. 4 così disponeva: «1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.
2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.
3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

Tale articolo è stato però soppresso dalla legge di conversione del decreto.

Le ricordate difficoltà interpretative della materia, ad ogni modo, non possono certo condurre a trascurare una materia fondamentale e trasversale, la cui intramontabile importanza si rivela con drammatica intensità in occasione degli episodi - purtroppo estremamente frequenti - di calamità naturali provocate o agevolate da eccessiva disinvoltura nella gestione delle acque pubbliche.


 
7. Le acque pubbliche nei più recenti interventi normativi



Tra gli interventi normativi più recenti che si occupano di acque pubbliche deve senz’altro essere ricordato il recente Codice antimafia (d.lgs. 159/2011). In tema di effetti delle misure di prevenzione (art. 67) il Codice dispone infatti che «le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere […] concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali». Inoltre, in tema di informazione antimafia (art. 91), lo stesso Codice dispone che «i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia […] superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali».



8. Estratti di giurisprudenza sulle acque pubbliche

 

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-02-2011, n. 3162: «Con ricorso notificato (a mezzo del servizio postale) a tutti gli intimati indicati in epigrafe (con esclusione della s.p.a. DELHI), il Circondario Empolese Valdelsa - premesso che "con ricorso davanti al TRAP" le aziende intimate, le quali "prelevano acqua di falda per usi produttivi (concerie)", "hanno sostenuto di non essere tenute al pagamento dei canoni idrici" richiesti ("nella misura minima prevista dalla legge") da esso Circondario "per il periodo 1999-2005" (a) "per intervenuta prescrizione dei canoni degli anni 1999 e 2000" e (b) per inapplicabilità del "minimo di legge" ("dovendosi ... determinare i canoni in base all'effettivo prelievo") -, in forza di un unico (complesso) motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 175/2009 (depositata il 24 novembre 2009) con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva respinto il suo appello avverso la decisione (483/08, depositata il 26 marzo 2008) del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze il quale aveva "Accolto l'eccezione di prescrizione relativa ai canoni ... per gli anni 1999 - 2000" e "respinto le ulteriori domande dei ricorrenti" Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva. Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la s.p.a. DELHI in quanto il ricorrente ha esibito soltanto gli avvisi di ricevimento dei plichi postali contenenti detto ricorso inviati per la notifica agli altri trentatre intimati e non anche quello, con identica funzione, relativo alla indicata società. 2. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l'appello del Circondario osservando: - "la L. n. 36 del 1994, che ha dichiarato pubbliche tutte le acque, ha ... mantenuto la categoria delle concessioni preferenziali (spettanti in via non concorrenziale a precedenti utilizzatori nei limiti dell'acqua o della forza motrice fino ad allora utilizzata) di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 4 pur potendosi ritenere ... che il provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'utenza per usi pregresso di cui al cit. art. 4, in precedenza considerato come "diritto soggettivo", analogamente a quanto previsto per le "antiche utenze" di cui agli artt. 2 e 3 del cit. R.D. (Cass. S.U. 1245/2000), debba essere qualificato come provvedimento amministrativo, in quanto emesso sulla scorta di un giudizio tecnico discrezionale compatibile con le esigenze di equilibrio del bilancio idrico (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 25, comma 2 come modificato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 9 quater attuativo delle disposizioni della L. n. 36 del 1994)"; - "ciò", però, "non incide . . . sulla consistente giurisprudenza (Cass. 140/81; 5824/80; 4804/80; 3823/80; 1775/79; 5915/78) ... formatasi in tema di concessioni di acque pubbliche" ("ancorchè riferita alle "antiche utenze" di cui al R.D. del 1933, artt. 2 e 3") "avendo la Suprema Corte distinto l'entrata patrimoniale costituita dal canone dal provvedimento di concessione (o riconoscimento) definendo i canoni come prestazioni periodiche dipendenti da una "causa debendi" a carattere continuativo, avente come unico fatto generatore la derivazione dell'acqua pubblica, il cui termine di prescrizione decorre dalle singole scadenze, come non contraddetto dal cit. D.Lgs. del 1999, art. 23, comma 6 bis che fissava ad un termine di poco successivo alla sua entrata in vigore (cioè al 10 agosto 1999) la decorrenza dei canoni rispetto alle domande di riconoscimento di utenze in uso o di pozzi-prorogate al 31 dicembre 2000, ma evidentemente presentabili prima di tale data, risalendo la declaratoria di pubblicità delle acque pubbliche al 1994"; "ciò in sostanziale conformità con la citata giurisprudenza, che nell'affermare la nascita del diritto della P.A. alla data posta dalla legge, ne afferma la possibilità di esercizio da quel momento "restando insensibile all' intervento o meno del riconoscimento dell'utenza o all'eventuale pendenza del relativo procedimento" (Cass. 5824/80) a prescindere, quindi dalla qualifica di "diritto soggettivo" attribuibile ad un atto di concessione avente gli effetti di un riconoscimento di utenze già in uso , di cui alla ... sentenze delle Sezioni Unite n. 1245/2000". Secondo il giudice a quo, "quindi", "non incide . . . sulla decorrenza del termine di prescrizione annuale dei singoli canoni nè la ... proroga delle domande al 31 dicembre 2000, avendo il TRAP accertato che alla data della richiesta di pagamento (3 ottobre 2005), le annualità del 1999 e 2000 risultavano prescritte in relazione alle istanze di concessione preferenziale tempestivamente presentate dai ricorrenti (...) nè tantomeno l'ulteriore proroga intervenuta nel 2006 di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, cioè successivamente alla prescrizione già maturata, e quindi non rilevante ai fini della presente causa, ovvero il Regolamento della Provincia di Firenze, emesso anch'esso nel 2006", "nè si può ... accampare il difetto di organizzazione della P.A., che non avrebbe ... consentito all'ente appellante (circostanza peraltro indimostrata) di operare prima del 2005". 3. Il Circondario impugna tale decisione e denunzia "violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2, 3, 4, 7, e 37; ... della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 34 del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96 nonchè del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238" e "degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.", oltre che "totale mancanza di motivazione su alcuni motivi di impugnazione". A. Il ricorrente - premesso che "nel 2005" esso ha "liquidato il canone annuo da pagarsi a scadenze periodiche negli anni a seguire (dal 2006 in poi) e ... determinato una somma complessiva" ("da pagarsi ,.. in unica soluzione ... oppure in tre rate semestrali"); richiamati i principi secondo cui (a) "in materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4 trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento (in un' unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione" (Cass., lav., 22 agosto 1997 n. 7882) e (b) "la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e che anche gli interessi nella stessa disposizione previsti debbono rivestire, per essere soggetti al termine breve di prescrizione, il connotato della periodicità, (cfr. cass. civ. sentt. nn. 2498 del 1998 e 3348 del 2003). Tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.". (Cass., 16 settembre 2005 n. 18432); affermato che "tale principio si applica anche al caso di specie" -, in primo luogo sostiene che "la sentenza è ... viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2549 c.c." perchè "l'importo richiesto ... a titolo di canoni arretrati per il periodo 1999 - 2005 costituisce un credito unico ed unitario costituito dal cumulo degli arretrati rispetto alla data di rilascio del titolo (concessione preferenziale)" e non "una prestazione per iodica cui applicare la prescrizione quinquennale", la quale "si applica" solo "ai singoli canoni annuali dal 2006 in poi, una volta liquidati nel loro importo nel 2005". Il ricorrente aggiunge che la "prescrizione" di cui all'art. 2948 c.c. non può decorrere "dal 1999" in quanto "in tale data il credito non era liquido ed esigibile" essendo il tempo "occorso ... dipeso da fatti estranei alla sua volontà", cioè dal "trasferimento delle competenze dalla Regione alle province, e poi dalla Provincia ad esso Circondario" ("procedimento ... a concluso solo nel 2005"): "mancavano gli importi dei singoli canoni e mancavano le relative scadenza ... talchè il privato non a-vrebbe saputo quanto e quando pagare, e l'ente competente non poteva ... esercitare il relativo credito" ("nessuna prescrizione poteva quindi decorrere"). B. Il Circondario, di poi, riprodotta la "disposizione dettata ... dal R.D.L. 25 febbraio 1024, n. 456, art. 6" nonchè "quella del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 1, comma 6 bis, art. 23", ritiene "l'orientamento giurisprudenziale che afferma la prescrizione quinquennale per i canoni in caso di riconoscimento di antica utenza non . . . pertinente nel caso . . . , dal momento che riguarda una fattispecie . , , particolare, e cioè il diritto del soggetto che usava l'acqua da almeno trenta anni prima del 1884" ed osserva: - "la prima norma era dettata dall'esigenza di certezza del diritto e di tutela dei diritti quesiti" (per cui "precisava che l'obbligo di pagamento decorreva da quella data "qualunque sia il tempo in cui i diritti stessi siano stati o verranno dichiarati e riconosciuti"); - "l'art, 7 comma 6 bis", invece, "contiene una norma di azione diretta alle Amministrazioni, attribuendo loro il potere ... di rilasciare le concessioni preferenziali, e di liquidare e poi riscuotere il canone, ma imponendo anche loro il limite temporale di non pretendere canoni anteriori al 10 agosto 1999" perchè "prima di quella data non vigeva ancora il principio di generalizzata pubblicità delle acque"; - "ai sensi degli artt. 2 e 3 del TU, l'antica utenza è assimilata al possesso di un valido titolo" mentre "per le concessioni preferenziali ... debbono essere rilasciate previa valutazione discrezionale e previa istruttoria". C. In terzo luogo il ricorrente ritiene che "nel caso . . . non può . . . considerarsi maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c." perchè "il D.L. n. 152 del 2006, art. 96 a distanza di sette anni, afferma ancora che i canoni idrici sono dovuti a far data dal 10 agosto 1999" e "questo ... dimostra la non decorrenza della prescrizione dalla medesima data" non potendo "la legge affermare l'esistenza di un obbligo di pagamento di un canone e al contempo sancirne la già intervenuta prescrizione (nel 2006 erano già decorsi cinque anni dal 1999)": "una diversa interpretazione ... sarebbe ... abrogante della legge". Per il Circondario, inoltre, "l'art. 96" è "coerente" con il R.D. n. 1775 del 1933 in quanto, decorrendo (per "regola generale") "l'obbligo di pagare il canone idrico ... dalla data di rilascio della . . . concessione" (per cui "la prescrizione del diritto a percepire il canone comincerà a decorrere nel momento in cui il diritto può essere esercitato, e cioè quello di rilascio della concessione di derivazione") "identica è ... la conclusione anche nel caso delle utilizzazioni di acque superficiali o sotterranee anteriori al 1999" ("quando ancora tali acque non erano ... pubbliche") atteso che "la legge impose agli utilizzatori di chiedere la concessione di derivazione sostanzialmente in sanatoria, per sanare l'utilizzazione pregressa" e "previde che gli enti concedenti, sulla base delle domande di concessione (preferenziale) presentate, potessero richiedere il canone di derivazione per il periodo pregresso ... a decorrere dal 10 agosto 1999 ... e non anche per il periodo anteriore": "il termine di prescrizione", pertanto, "inizia a decorrere quando il diritto può essere esercitato", ovverosia "quando la situazione di fatto" ("la mera utilizzazione di fatto della risorsa idrica") "si evolve in una situazione di diritto" e ciò "avviene o col rilascio della concessione di derivazione o quantomeno, se anteriore, con l'atto amministrativo di liquidazione del canone". "Prima del provvedimento di rilascio della concessione e/o di quello di liquidazione, il credito relativo al pagamento dei canoni idrici non è esigibile, e la prescrizione non decorre". D. Il Circondario, ancora, sostiene che l'"operazione di sezionamento di un potere amministrativo unitario" - compiuta dal Tribunale Superiore con l'affermare (a) la qualifica di "provvedimento amministrativo" della "concessione preferenziale", (b) "la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva del richiedente il riconoscimento della concessione preferenziale" e (c) la "possibilità di esercizio ", dal "momento"" della "nascita del diritto della PA alla data posta dalla legge", del diritto di richiedere i canoni a prescindere da un "atto di concessione " - "non è prevista dalla legge ed è assolutamente artificiosa ed arbitraria". E. Il ricorrente, infine, lamenta "totale mancanza di motivazione . . . con riferimento al primo motivo di ricorso al TSAP" (con il quale "era stato rilevato l'errore di fatto contenuto nella sentenza del TRAP, che aveva contestato ad esso Circondario la colpevole omessa riscossione dei canoni del 1999 e 2000") atteso che, essendo state trasferite ad esso "le funzioni ... soltanto con Delib. G. Prov. 29 novembre 2001, n. 434 e Delib. 10 ottobre 2002, n. 403" ("divenute però concretamente operative soltanto nel corso del 2005"), "soltanto a far data dal 2005" ("o . . . dal 2002") "poteva esercitare tale diritto (rectius: potere l'amministrativo)" per cui "la prescrizione quinquennale... non avrebbe potuto decorrere dal 1999, bensì dal 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2935 c.c.": per il ricorrente, quindi, "errata è perciò l'affermazione" della sentenza impugnata secondo cui "il Circondario ... aveva facoltà di pretendere i pagamenti... sin dal 10 agosto 1999" dal momento che nel 1999 esso Circondario certamente non poteva pretendere alcun pagamento". 4. Il ricorso è infondato. A. In via preliminare è necessario circoscrivere esattamente il tema decidendi. Questo, in carenza di specifica esposizione da parte del ricorrente, va identificato in base alle seguenti proposizioni tratte dalla sentenza impugnata: - "istanze di concessione preferenziale tempestivamente presentate dai ricorrenti"; - "canoni richiesti nel 2005 ... per l'estrazione di acque sotterranee da pozzi, in preesistente uso a fini industriali, e per le quali, dopo la declaratoria di pubblicità di tutte le acque di cui alla L. n. 36 del 1994, le ... aziende" (destinatarie della richiesta di pagamento) "avevano richiesto il riconoscimento dì concessioni preferenziali". B. Questo genus di concessione, inizialmente, è stato previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34 ("norma transitoria" delle "disposizioni in materia di risorse idriche") laddove ha stabilito "Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della ... legge" stessa. Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, comma 4("demanio idrico") ("regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"), di poi, ha fissato il termine entro il quale "per le acque pubbliche di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1 e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4". Successivamente: (a) la L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 28, comma 1 ha disposto: (1) "Il termine di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34 relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi della citata L. n. 36 del 1994, art. 32"; (2) "in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997"; (b) il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 6 bis (aggiunto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 7, comma 1, lett. d) ha prorogato "i termini previsti dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, comma 4, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4 e dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, art. 2 per le denunce dei pozzi, ... al 31 dicembre 2000", precisando che "in tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999" (anzichè "dal 3 febbraio 1997"): il termine del "31 dicembre 2000" è stato, quindi, prorogato (b1) al "30 giugno 2001" dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 23, (b2) al "30 giugno 2002" dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 73, (b3) al "30 giugno 2003" dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 19, comma 5, b4) al "31 dicembre 2005" dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, art. 19 octies (aggiunto dall'allegato 1 alla L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione) e (b5) al "30 giugno 2006" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 23 quater (aggiunto dall'allegato alla L. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione); (c) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale con la lett. u) del comma 1 del suo art. 175 ha espressamente abrogato ("sono o restano abrogate") "a decorrere dalla data di entrata in vigore della sua parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:... u) la L. 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'art. 22, comma 6" - all'art. 96 (recante espressamente "modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775") ha: 1 regolato, nel comma 6, "le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto", prevedendo (1) la possibilità di presentare ("è ammessa la presentazione" di) una "domanda di concessione in sanatoria ... previo pagamento della sanzione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17 aumentata di un quinto" e, "successivamente" alla data fissata, (2) l'applicazione (sempre "alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto") del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, comma 3"); (2) disposto, con il comma 7, che (a) "i termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3 e 4 il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, comma 1 nonchè perla presentazione delle denunce dei pozzi a norma del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, art. 10 sono prorogati al 31 dicembre 2007"; (b) "in tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999"; (c) "nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico". C. L'analisi delle riprodotte disposizioni - in una con gli innumerevoli richiami al "R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775" contenuti passim in tutto il testo della L. n. 36 del 1994 - manifesta univocamente la volontà legislativa di collegare il "diritto" al "riconoscimento o alla concessione" per il pregresso utilizzo delle acque che hanno "assunto natura pubblica a norma della ... L." n. 36 del 1994, art. 1, comma 1, al "R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3 e 4 ", ovverosia proprio alle prescrizioni regolatrici delle situazioni (anche ivi) anteriori alle disposizioni sull'uso delle acque pubbliche dettate dal provvedimento normativo del 1933 che la giurisprudenza di questa Corte ha sinteticamente qualificato "antiche utenze". C1. La forza logica di tale richiamo non è vinta dalle osservazioni svolte dal Circondario per sostenere l'inapplicabilità al caso della giurisprudenza (sentenze: 1^, 13 dicembre 1978 n. 5915; 1^, 27 marzo 1979 n. 1775; 16 giugno 1980 n. 3823; I, 24 luglio 1980 n. 4804; 1^, 12 marzo 1981 n. 1401; 1^, del 10 novembre 1981 n. 5948, nella quale si segnala anche il difetto di una esplicita norma contraria) formatasi sulle "antiche utenze" idriche perchè anche gli evocati poteri, esercitabili dall'ente nei confronti pure degli utenti aspiranti (siccome in possesso dei requisiti necessari) al rilascio di una "concessione preferenziale" (quindi di una concessione a preferenza di ogni altro concorrente) - unici elementi indicati come significativi di diversità -, non valgono a contrastare il decisivo rilievo che anche nel caso (1) quelli dei quali è stato richiesto il pagamento sono sempre e solo "canoni" ritenuti dovuti dall'ente perchè per gli anni di riferimento il debitore ha prelevato acqua pubblica e (2) che la fonte giuridica di quei "canoni" annuali - attesa l'indiscussa legittimità (considerato il non disconosciuto possesso dei requisiti per il rilascio della "concessione preferenziale") pure del prelievo di acqua effettuato negli anni precedenti il rilascio della concessione detta - è sempre e soltanto il (legittimo) "prelievo" dell'acqua, di cui il canone richiesto costituisce soltanto il "corrispettivo" (L. n. 36 del 1994, art. 18, comma 1), di tal che (come specificato in quella, qui sterilmente contestata, giurisprudenza) tali "canoni" costituiscono sempre e solo "prestazioni periodiche" (in danaro) nascenti dalla medesima, identica "causa debendi" r ovverosia dal "diritto" (riconosciuto) di prelevare acque pubbliche dal sottosuolo. C.2. A fronte di tanto, nel caso non assume nessuna particolare forza scriminante il potere dell'ente (peraltro normativamente limitato a dettare "prescrizioni relativi ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico") di eventualmente regolare (non negare) la concessione, anche all'aspirante favorito, per la riscontrata presenza delle ragioni tecniche ("minimo deflusso vitale"; "equilibrio del bilancio idrico") di tutela della "salute" della fonte idrica previste dalla norma, atteso che la richiesta di pagamento attiene ad un prelievo già legittimamente effettuato da detto aspirante, per cui in ordine allo stesso l'ente non può più addurre (perchè factum infectum fieri nequit) la eventuale sussistenza (in detti anni) di ragioni tecniche (peraltro neanche addotte, neppure per gli anni successivi) limitative del prelievo stesso e (2) detta richiesta (come evidenziato innanzi, sub A) è stata effettuata nel 2005, quindi ben prima della stessa emanazione (nell'anno successivo) dell'art. 96 detto, con l'ultimo periodo del cui comma 7 il legislatore ha previsto, per la prima volta, che "nel provvedimento di concessione preferenziale" debbano essere "contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico". Diversa fonte giuridica (di obbligazione evidentemente risarcitoria), peraltro, come intuitivo, va riscontrata nell'ipotesi (che non interessa la fattispecie) di prelievo abusivo delle acque per totale carenza di concessione (come per mancata fruizione della possibilità, concessa dal richiamato comma 6, di richiedere il rilascio "concessione in sanatoria"). In consonanza con quanto statuito da queste sezioni unite nella sentenza n. 1245 depositata il primo dicembre 2000 a proposito delle "antiche utenze", deve, quindi, affermarsi che anche la disposizione dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 7 (al pari della precedente dettata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34) attribuisce agli utenti che abbiano presentato "domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4" un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso i terzi) ex tunc perchè non attributiva, ma meramente dichiarativa, del diritto, di esso utente, di uso dell'acqua divenuta "pubblica" in forza della L. n. 36 del 1994, art. 1 ("tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"). D. La "prescrizione breve" di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, - come ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass., 2^, 3 settembre 1993 n. 9295, da cui gli excerpta, nonchè, oltre a Cass., trib., 16 settembre 2005 n. 18 4 32 avente ad oggetto "interessi dovuti ... per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche", citata dallo stesso ricorrente, di recente: Cass., 1^, 16 novembre 2007 n. 23746, che lo ha definito "principio ormai fermo e consolidato che non necessita di rivisitazione" richiamando "per tutte cfr. Cass, nn. 2498/1998, 14080/2004") - opera "con riferimento alle obbligazioni periodiche", ovverosia alle "obbligazioni che", come quella oggetto di esame, "si caratterizzano per il fatto di essere passibili di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa de rapporto obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico". Nella decisione del 1993 si è altresì specificato (a) che (citando "in merito, Cass. ... 1^, n. 4251 del 6 ottobre 1977, id. ... n. 6487 de 15 dicembre 1980") "la prescrizione in questione ... non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie", cioè alle obbligazioni "suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita", "in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ." e (b) che "l'accertamento in ordine alla riscontrabilità delle singole fattispecie di una obbligazione unitaria, ad esecuzione differenziata o ripartita, o di una obbligazione periodica, risolvendosi, di massima, in un apprezzamento di fatto, deve intendersi riservato al giudice del merito, la cui decisione sul punto resta incensurabile in sede di legittimità tutte le volte che si riveli sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria". E. In forza di tali principi il semplice "cumulo" di crediti "arretrati" (più precisamente: di crediti concernenti differenti annualità pregresse di prelievo di acque) operato dall'ente creditore costituisce semplicemente il risultato aritmetico della somma di ciascun credito annuale: l'operazione, pertanto, non è giuridicamente idonea a mutare in istantanea l'obbligazione di pagamento del "canone", per sua natura periodica, ovverosia a modificare la "causa" della debenza, e neppure a trasformare i crediti "arretrati" in un "credito unico" perchè l'identificazione di ciascun rapporto obbligatorio va sempre operata in base alla relazione temporale (annuale) del complessivo prelievo idrico compreso nel canone richiesto, in ordine al quale ogni scadenza costituisce il riferimento identificativo solo del credito di quell'anno, che è, perciò, diverso sia dal quello dell'anno precedente che dal credito del periodo successivo. Discende, quindi, che ciascun credito per canone annuale è soggetto ad una sua propria prescrizione quinquennale. F. Vanamente il Circondario richiama a conforto la decisione: - 22 agosto 1997 n. 7882 della sezione lavoro: nella stessa, infatti, si è (1) ribadito che "la prescrizione decorre per il credito già sorto ma non ancora liquido, giacchè la mancanza di liquidazione costituisce un mero impedimento di fatto alla sua realizzazione e non ne impedisce l'esercizio ai sensi dell'art. 2935 c.c., ossia l'attività del creditore intesa alla propria soddisfazione (Cass., 18 febbraio 1964 n. 356, 16 luglio 1975 n. 2794" e (2) specificato che il principio affermato nasce dalle "norme previdenziali" chiamate a "colmare per analogia la lacuna presente nel diritto dell'assistenza obbligatoria", quindi per problemi specifici e peculiari della materia; - 29 aprile 2005 n. 8988, atteso che in questa si afferma l'opposto di quanto sostenuto dal Circondario: la tesi del ricorrente, infatti, non trova avallo in tale statuizione perchè l'espressione da questo richiamata ("la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valore e cioè per i consumi idrici del 1995 a far data dal 31 dicembre 1996 a seguito del provvedimento del Sindaco di Messina") non costituisce la decisione della Corte ma solo la tesi (disattesa in toto) sostenuta dal Comune ivi ricorrente. A proposito di prescrizione di crediti "arretrati", avendo il Circondario richiamato principi peculiari della materia della previdenza obbligatoria, è utile ricordare, ^n via generale, che "per costante giurisprudenza di questa Corte" (Cass., lav.: 24 maggio 2006 n. 12238, che ricorda "Cass. n. 6750 del 1996, Cass. n. 5693 dei 1998", e 21 agosto 2007 n. 17777, ex multis) le "azioni" del lavoratore "dirette ad ottenere le differenze retributive" (anche se derivanti da "riconoscimento della superiore qualifica", la cui azione, invece, "si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c."), "si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.". G. La riconferma, da parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 7 della decorrenza "dal 10 agosto 1999" (già indicata nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 96, comma 7; coincidente con l'entrata in vigore del richiamato D.P.R. n. 238 del 1999) dei "canoni demaniali" per le acque divenute pubbliche, ancora, non costituisce argomento logico per inferire un assoggettamento (con norma speciale) del (solo) credito relativo alle annualità pregresse alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.) atteso che quella data (come osserva lo stesso ricorrente) individua soltanto il momento "a decorrere dal quale poteva essere richiesto il pagamento dei canoni di derivazione idrica" ma non ha nessun rilievo sulla determinazione del tempo di (estinzione per) prescrizione del credito corrispondente: l'istituto della prescrizione, come noto, in ragione della tutela della certezza delle situazioni giuridiche che lo connota (cfr., Cass. 3^, 11 febbraio 2010 n. 3082, tra le ultime), prende in considerazione soltanto il protrarsi del comportamento negligente del creditore: tale comportamento, però, è del tutto indifferente alla preliminare (necessaria per stabilire il tipo di pre-scrizione prevista per il caso) individuazione della natura giuridica della specifica obbligazione, quale individuata da questa Corte nelle decisioni richiamate innanzi supra sub D. H. In definitiva va affermato che il diritto dell'ente a riscuotere i canoni in questione è soggetto anch' esso a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, perchè si tratta di "prestazioni periodiche" che trovano la loro causa nel diritto dell'utente; alla "derivazione" dell'acqua pubblica. I. L'"impossibilità di far valere il diritto" contemplata dall'art. 2935 cod. civ. (per il quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), ancora, "alla stregua della giurisprudenza di questa Corte" (Cass., lav. 8 luglio 2009 n. 15991, che richiama "Cass. 28 luglio 2004 n. 14249") "è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto": nel caso il Circondario non ha allegato nessun impedimento giuridico ostativo all'esercizio del diritto. I.1. La mancanza, addotta dal ricorrente a sostegno della affermata carenza di liquidità e di esigibilità del credito ostativa allo stesso inizio del decorso del termine prescrizionale, degli "importi dei singoli canoni" e delle "relative scadenze", invero, giusta la prospettazione, trova causa esclusivamente nell'inerzia dell'ente creditore non avendo questo nemmeno indicato l'eventuale situazione giuridica ostativa, estranea alla sua volontà: anzi, lo stesso ricorrente riferisce di aver applicato i "minimi di legge", quindi importi determinati in base ad una "legge". Si consideri, esemplificativamente (non essendo necessaria, ai fini della decisione, una minuta ricognizione di tutti gli sviluppi normativi sul punto), che: (b) gli "importi" e le "scadenze" dei "canoni annui" per le "utenze di acqua pubblica, previsti dall'art. 35 del TU ... approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775" sono stati "stabiliti" già con il citato L. n. 36 del 1994, art. 18 - il quale, inoltre, al comma 5 ha demandato ad un "decreto del Ministro delle Finanze" (da emanare "di concerto con il Ministero del Tesoro") di definire "le modalità" sia "per l'applicazione" di esso art. 18 che "l'aggiornamento triennale dei canoni": l'organo delegato ha provveduto con il D.M. 25 febbraio 1997, n. 90; (b) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89 del ha trasferito "alle regioni e agli enti locali", tra l'altro lett. i, del comma 1, "le funzioni relative ... alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonchè alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo". 1.2. Il fatto, poi, che le "funzioni di cui è causa" siano state "trasferite" al Circondario ricorrente "soltanto con le Delib. G. Prov. 29 novembre 2001, n. 434 e Delib. 10 ottobre 2002, n. 403" ("concretamente operative", si sostiene, "soltanto nel corso dell'anno 2005") non vale a rendere il credito oggetto di controversia non ancora esigibile (almeno) sino al momento del "trasferimento" detto perchè il Circondario è semplicemente subentrato (dal lato soggettivo) in un rapporto obbligatorio sorto in capo agli enti territoriali (Regione e Provincia) nel momento stesso del prelievo legittimo di acqua da parte di ciascun intimato e scaduto al termine di ogni periodo di riferimento del canone preteso come "arretrato". 5. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva»

CASS. CIV. S.U. 13047/97: «Il ricorso è stato notificato alle parti del giudizio svoltosi davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Di queste ha resistito la società Troticoltura S. Angelo con controricorso.
La Regione Lazio ha presentato una memoria.
1. Il ricorso contiene tre motivi.
2.1. Il primo attiene alla giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ., in relazione all'art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775)
La tesi esposta nel ricorso è la seguente.
Il provvedimento impugnato, logicamente successivo a quello di concessione dell'acqua ed attinente allo sfruttamento della derivazione, conclude un procedimento autonomo rispetto a quello di concessione e non implica valutazioni attinenti al regime delle acque, perciò non rientra tra i provvedimenti in materia di acque pubbliche, in relazione ai quali sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore.
Il motivo non è fondato.
2.2. L'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone, alla lett. a), che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche - la parte della norma per cui erano suscettibili di ricorso i soli provvedimenti definitivi è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991, n. 42.
Procedimenti e provvedimenti che rientrano nell'ambito della materia delle acque pubbliche sono certamente quelli di concessione disciplinati dai Titoli I e II del T.U. del 1933 ed ora, in parte, nel D.lgs. 12 luglio 1993, n. 275.
Il provvedimento che conclude tali procedimenti - questa è la tesi sostenuta nel ricorso - esaurirebbe la valutazione degli interessi pubblici attinenti all'uso dell'acqua, sicché gli ulteriori procedimenti ordinati a rendere in concreto possibile da parte del concessionario lo sfruttamento della concessione ricadrebbero fuori della materia delle acque pubbliche.
Questa tesi non è stata però mai seguita dalla giurisprudenza della Corte.
La sentenza 7 dicembre 1974, n. 4089 delle Sezioni Unite ha a suo tempo ricordato come già l'identica locuzione contenuta nell'art. 70 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 era stata interpretata dalla Corte - a partire dalla sentenza 26 novembre 1928 - nel senso che "la materia delle acque pubbliche riguarda anche l'utilizzazione delle acque stesse, e perciò la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore non è limitata ai ricorsi concernenti concessioni e derivazioni, ma si estende ai ricorsi avverso provvedimenti in materia di utilizzazione delle acque".
Se si seguisse la tesi prospettata dalla Regione, dovrebbero essere considerati estranei alla materia delle acque, perché non ordinati alla valutazione di interessi pubblici attinenti al loro uso, già i procedimenti ablatori relativi agli immobili su cui costruire le opere necessarie allo sfruttamento della concessione.
Una tale conclusione non potrebbe però conciliarsi con espresse disposizioni in materia di acque pubbliche.
L'art. 33, comma 1, del T.U. del 1933 dispone che "Per le grandi derivazioni" - e nel caso si tratta appunto di grande derivazione, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata - "e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla concessione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica".
Questa norma - che deve ritenersi applicabile anche alle derivazioni diverse da quelle qualificate dalla legge come grandi derivazioni, ma che ad esse sono assimilabili (art. 6 del T.U., poi modificato dall'art. 1 del D.lgs. 12 luglio 1993, n. 275) e che quindi si riferisce anche ai lavori ed impianti necessari così alla costruzione che all'esercizio delle opere di raccolta e regolazione funzionali allo sfruttamento della concessione - questa norma, si diceva, mostra che il provvedimento di concessione ha una duplice valenza, giacché, mentre esprime la ponderazione di interessi pubblici e dei singoli in ordine ad un determinato uso dell'acqua, costituisce il presupposto per la successiva concreta attuazione del modo d'uso dell'acqua considerato rispondente anche all'interesse pubblico.
Il valore di dichiarazione di pubblica utilità che connota il provvedimento concessorio sta a significare che anche l'attuazione del programma che è alla base della domanda di concessione dell'acqua è considerata dalla legge avere attinenza con gli interessi pubblici in materia di acque.
Di ciò è dimostrazione la norma, dettata dall'art. 140, lett. e), del T.U., che, in sede di disciplina della competenza dei Tribunali delle Acque Pubbliche, quali sezioni specializzate istituite presso il giudice ordinario, ha attribuito agli stessi Tribunali "le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque".
Le controversie cui la disposizione ha riguardo, infatti, sono quelle che nascono non solo dall'esecuzione in sé delle opere, ma anche dai provvedimenti, di autorizzazione all'occupazione e di espropriazione, preordinati a consentire la futura esecuzione delle opere di derivazione ed utilizzazione delle acque concesse.
L'art. 143 lett. a), del T.U., nel configurare la giurisdizione del Tribunale superiore quale giudice speciale, menziona genericamente i provvedimenti in materia di acque pubbliche e così impone di individuarli in concreto.
È però sicuro che in tale ambito rientrano i provvedimenti di autorizzazione all'occupazione e di espropriazione.
Un primo argomento in questo senso è dato dal fatto che al Tribunale Superiore spetta certamente la cognizione diretta dei vizi del provvedimento di concessione come atto avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, sicché non potrebbe poi ragionevolmente postularsi gli sia invece sottratta la cognizione dei vizi attinenti ai provvedimenti successivi presi sulla sua base, tanto più in quanto la separata impugnabilità del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità non ha costituito immediata acquisizione della giurisprudenza amministrativa.
Un secondo argomento è appunto rappresentato dall'esistenza della norma dettata dall'art. 140, lett. e).
Questa disposizione è indice di una valutazione del legislatore per cui le controversie che ottengono all'esecuzione o manutenzione di opere di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, ed originano da provvedimenti di occupazione od espropriazione, quando vertono su diritti soggettivi, per essere convenientemente decise, possono richiedere l'impiego di particolari competenze tecniche di cui è istituzionalmente dotato il giudice specializzato.
Essa assume, quindi, un indubbio valore interpretativo, quando si tratta di stabilire, in rapporto alla giurisdizione del Tribunale Superiore quale giudice speciale, se controversie nascenti da provvedimenti di occupazione od espropriazione, preordinati alla costruzione o manutenzione di opere di derivazione ed utilizzazione di acque oggetto di concessione, quando coinvolgono posizioni di interesse legittimo, attengono alla materia delle acque pubbliche e rientrano perciò nella sua giurisdizione.
Non si saprebbe invero come negare che quella potenziale necessità di impiego di particolari competenze tecniche possa ricorrere nel primo e non nel secondo caso, ché, anzi, davanti al giudice degli interessi maggiormente viene in campo la possibilità di dover far ricorso a particolari competenze tecniche per vagliare la legittimità delle scelte compiute nell'ambito dei procedimenti ablatori ordinati a consentire le opere richieste per lo sfruttamento della concessione.
Così la giurisprudenza, non solo di questa Corte e del Tribunale Superiore delle Acque, ma anche del Consiglio di Stato è da epoca risalente attestata sulla posizione che la giurisdizione sui provvedimenti di cui si è sin qui discusso spetta al Tribunale Superiore (Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1956, n. 630).
All'estremo opposto della tesi sostenuta dalla Regione Lazio nel presente giudizio, appena confutata, si colloca l'applicazione che dell'art. 143, lett. a), del T.U. del 1933 ha fatto il Tribunale Superiore con la decisione impugnata, nella quale è agevole cogliere un'eco della sentenza 16 giugno 1983, n. 4114, delle Sezioni Unite, ma che in realtà si presenta piuttosto come lo sviluppo, sino al suo limite logico, dell'impostazione che si è visto essere stata seguita dal legislatore a proposito dei procedimenti ablatori che trovano il loro presupposto nella concessione.
La sentenza 16 giugno 1983, n. 4114 - in effetti - ebbe a porre il principio per cui, quando sia stato emanato un primo provvedimento che abbia preveduto la costruzione di un'opera attinente all'utilizzazione o al regime delle acque pubbliche, "tutte le possibili normative, ancorché idonee, in astratto a conferire autonomia ad un certo provvedimento (antisismico, igienico, ecc.), convergono, fino a divenire strumentali, nella diretta incidenza su quella determinata opera - da costruire, da modificare o da abbattere - attinente all'utilizzazione o al regime delle acque pubbliche".
Questa decisione delle Sezioni Unite è stata frequentemente richiamata dalla successiva giurisprudenza che ha fatto applicazione del principio in essa enunciato anche in casi diversi (così la sentenza 8 luglio 1996, n. 6233), ma la decisione, al di là del più generico principio di diritto sopra richiamato, appare saldamente ancorata al rilievo che, nel caso, si trattava di un'opera idraulica di bonifica, non quindi di un'opera destinata a consentire l'utilizzazione di acque oggetto di precedente concessione, e che, se pure il provvedimento impugnato non implicava valutazioni attinenti al regime delle acque, perché la sospensione dei lavori era stata disposta per ragioni attinenti al rapporto tra modo della progettazione dell'opera e sismicità dei luoghi, tuttavia il giudizio sulla legittimità del provvedimento avrebbe potuto implicare il ricorso alle competenze tecniche proprie del Tribunale Superiore, trattandosi comunque di valutare la tenuta sismica di una diga, secondo cognizioni proprie anche dell'ingegneria idraulica.
Orbene, il Tribunale Superiore, nella decisione di cui si vaglia la legittimità, ha applicato lo schema logico elaborato dalla sentenza 16 giugno 1983, n. 4114, delle Sezioni Unite ad un caso in cui si discuteva non di un'opera idraulica, Cioè di un'opera per definizione attinente al regime di un corso d'acqua e volta in vario modo a regolarlo (artt. 4 e ss. del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modif. con legge 13 luglio 1911, n. 774), ma ad opere di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche oggetto di precedente concessione e, conscio di tale trasferimento del principio da una ad altra fattispecie, ha affermato che, come attengono alla materia delle acque pubbliche i provvedimenti che negano o concedono di far uso dell'acqua pubblica per uno scopo ritenuto compatibile con quelli di pubblico generale interesse, così attengono alla stessa materia tutti gli altri provvedimenti richiesti secondo la legge per rendere possibile, attraverso la costruzione delle opere di derivazione ed utilizzazione, lo svolgimento dell'attività autorizzata e che perciò valgono a impedirla o consentirla.
Questa impostazione, che nei termini in cui è stata enunciata, può considerarsi nuova, va condivisa.
Il criterio che essa propone per individuare i provvedimenti in materia di acque pubbliche non è nella sostanza diverso da quello della incidenza immediata e diretta sul regime delle acque e sulla loro utilizzazione, di cui la Corte ha fatto sin qui costante impiego per selezionare i provvedimenti da attribuire alla giurisdizione del Tribunale Superiore e quelli da attribuire invece alla giurisdizione generale di legittimità del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Il criterio di applicazione della norma sulla giurisdizione propugnato dal Tribunale Superiore - criterio che rappresenta il paradigma logico in cui si inscrive la regola seguita dal legislatore in tema di provvedimenti ablatori - presenta peraltro il pregio di ancorare la soluzione dei casi specifici, piuttosto che alla verifica delle implicazioni concrete del provvedimento impugnato, al fatto, verificabile sulla base di dati normativi, che si tratti di provvedimenti conclusivi di procedimenti ordinati a valutare la possibilità che il programma sotteso alla domanda ed al provvedimento di concessione abbia attuazione.
Non costituisce d'altro canto obiezione risolutiva contro l'adozione di un tale criterio quella per cui ne risulterebbe realizzata un'estensione dell'ambito di applicazione di una norma speciale, perché la giurisprudenza via via formatasi sull'art. 143, lett. a), del T.U. del 1933 è stata costantemente caratterizzata dalla tendenza ad accoglierne un'interpretazione estensiva (di cui costituiscono manifestazione, in epoca recente, le sentenze 8 ottobre 1992, n. 10983, e 8 luglio 1996, n. 6233, delle Sezioni Unite).
La Regione - nella memoria presentata per l'udienza di discussione - richiamandosi alla sentenza 10 dicembre 1993, n. 12617, di questa Corte, cui ha fatto seguito la sentenza 9 novembre 1994, n. 9293 - ha osservato che come, allora, sulla base del criterio dell'incidenza immediata e diretta, s'era escluso che una licenza edilizia ed il suo successivo annullamento potessero costituire provvedimenti in materia di acque pubbliche, così la stessa soluzione si imporrebbe ora.
Deve però osservarsi che, nei casi appena richiamati, secondo quanto si desume dalla motivazione delle due sentenze, la licenza edilizia data e poi annullata non era stata rilasciata per consentire la realizzazione di opere di derivazione ed utilizzazione di un'acqua pubblica già concessa, ma per eseguire un'opera attraverso la quale il privato si proponeva di sfruttare acque da captare nel proprio fondo ed a riguardo della quale opera era stato sostenuto che avrebbe potuto in ipotesi determinare alterazione del regime di acque pubbliche fluenti nella zona: sicché non avrebbe potuto affermarsi che s'era trattato di atti venuti ad inserirsi in una serie provvedimentale, nel cui ambito fosse stata espressa una valutazione in materia di acque pubbliche.
2.3. La questione di giurisdizione è in conclusione decisa nel senso che conoscere del ricorso rientrava nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche prevista dall'art. 143, lett. a), del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Ciò, in quanto, nella giurisdizione preveduta da tale norma, debbono considerarsi rientrare i ricorsi contro i provvedimenti relativi ad opere di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche oggetto di una previa concessione, intendendosi per tali quei provvedimenti la cui positiva adozione in favore del concessionario di un'acqua pubblica è condizione perché egli possa realizzare le previste opere di derivazione ed utilizzazione, anche se la competenza ad emetterli non appartiene ad amministrazioni preposte al governo delle acque pubbliche ed anche se essi implicano valutazioni discrezionali circa interessi pubblici diversi da quelli relativi al regime ed all'uso delle acque pubbliche.
3.1. Il secondo motivo che il ricorso svolge è anch'esso un motivo attinente alla giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ., in relazione all'art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775).
La ricorrente sostiene che il Tribunale Superiore ha fondato la propria decisione anziché su un vizio di legittimità del provvedimento impugnato, su un proprio diverso apprezzamento circa la compatibilità tra la costruzione dell'impianto e la situazione geologico-tecnica, tanto da avere enunciato sul punto un giudizio di erroneità del diverso presupposto - l'incompatibilità della costruzione con la situazione di fatto - su cui era stato basato il provvedimento dell'Amministrazione.
Il motivo può essere esaminato insieme al terzo che vi è strettamente connesso.
È, quest'ultimo, un motivo di violazione di norma sul procedimento (art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all'art. 111, comma 2, Cost.).
La tesi che vi è esposta è questa.
In termini generali, spetta a chi domanda un provvedimento a proprio favore l'onere di acquisire al procedimento la dimostrazione dei fatti richiesti perché l'atto possa essere adottato. Dunque, l'incertezza non potutasi superare attraverso l'attività istruttoria deve essere sopportata da chi domanda, tanto più quando la ragione dell'intervento dell'Amministrazione sta nel valutare se lo svolgimento dell'attività del privato possa ingenerare situazioni di pericolo e l'autorizzazione postula che di tale pericolo sia accertata l'inesistenza.
Da qui la conclusione che, in un caso siffatto, un provvedimento negativo basato su una situazione di incertezza considerata non superabile non può essere considerato affetto da un vizio di eccesso di potere.
I due motivi non sono fondati.
3.2. Il vizio di legittimità, prospettato nel ricorso al Tribunale Superiore e da quel giudice ritenuto esistente, è stato considerato atteggiarsi come eccesso di potere.
Tale eccesso di potere è stato rinvenuto nel fatto che l'Amministrazione aveva provveduto sulla base di una valutazione della condizione della zona sotto l'aspetto del rischio sismico come caratterizzata da alta pericolosità, e però tale valutazione s'era rivelata non il risultato di accertamenti tecnici idonei a suffragarla, bensì come una scelta suggerita dal fatto che quei medesimi accertamenti, contraddistinti da lacunosità, non avevano consentito di acclarare le cause degli sprofondamenti da cui la medesima zona era interessata.
Il concreto vizio del procedimento di formazione dell'atto che il Tribunale Superiore ha ritenuto esistente è riconducibile ad una figura sintomatica di eccesso di potere, qual è l'errore nei presupposti di fatto derivante da difetto di istruttoria.
Il giudizio sull'esistenza del vizio - al di là di quanto potrebbero lasciar pensare espressioni che costituiscono la riproduzione del contenuto della relazione stesa dai tecnici incaricati dal Tribunale - ripete d'altro canto lo schema logico dell'accertamento del vizio di legittimità.
La circostanza di fatto a partire dalla quale s'era sviluppata la determinazione espressa dal parere negativo era stata che la zona si presentava soggetta a sprofondamenti di varie dimensioni.
Il Tribunale superiore, ripercorrendo l'itinerario del procedimento sulla scorta degli accertamenti compiuti dai tecnici da esso incaricati, ha considerato che, da un punto di vista logico, per pervenire a stabilire se e quali costruzioni potessero essere autorizzate in tale ambiente, sarebbe stato necessario verificare, con impiego di opportune tecniche, le cause di quegli sprofondamenti ed ha espresso il giudizio che gli accertamenti condotti nel corso del procedimento non erano stati compiuti su aspetti rilevanti né lo erano stati con impiego di metodologie adeguate.
Orbene, il controllo sull'adeguatezza dei metodi e modi d'indagine impiegati per l'acclaramento e la valutazione dei fatti costituenti il presupposto del provvedimento non costituisce esercizio di giurisdizione di merito, ma aspetto del giudizio di legittimità, perché il giudice che compie tale controllo non sovrappone una propria diversa valutazione a quella dell'Amministrazione, ma sindaca con l'ausilio di regole tecniche e sul piano logico la congruità dei modi che la stessa Amministrazione ha impiegato per acquisire al procedimento e poi valutare la rappresentazione dei fatti necessari al fine di provvedere (Sez. Un. 1 agosto 1994, n. 7148; 5 agosto 1994, n. 7261).
4. Il ricorso è rigettato.
5. - La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio».

Cass. Civ. S.U. 1261/08: «Ricorso R.G. n. 27854/2007 (Commissario straordinario per la (OMISSIS), il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Ambiente e del Tutele del Territorio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento per la Protezione Civile).
Primo motivo: difetto di giurisdizione, in quanto, premesso che, come precisato da recente giurisprudenza, la giurisdizione di legittimità in unico grado del TSAP, prevista dal R.D. 1 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste solo qualora i provvedimenti amministrativi impugnati abbiano incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche (v., da ultimo, Cass. SSUU 6-7-2005 n. 14195, Cass. SSUU 27-4-2005 n. 8696), tale incidenza, tuttavia, non può essere ravvisata, come afferma la sentenza impugnata, nella mera attinenza dell'opera al trasferimento delle acque. Precisa, infatti, la Cassazione che i provvedimenti debbano concorrere, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche... o a determinare i modi d'acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass. SSUU 6-7-2005 n. 14195).
Secondo motivo: violazione del D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 16. Si afferma in proposito che è palese che il soggetto aggiudicatore, ovvero il Commissario straordinario, fosse legittimato ad optare per la seconda delle due alternative prospettate dalla legge e, quindi, a proseguire la procedura, indicendo la gara d'appalto, senza dover invece ottemperare agli obblighi procedimentale che impropriamente gli ha addossato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. L'errore di diritto commesso nell'impugnata sentenza, dunque, consiste nell'aver disatteso, peraltro, senza apprezzabile motivazione, le argomentazioni dedotte a sostenere la portata della norma transitoria di cui all'art. 16, del citato decreto legislativo, la cui funzione, proprio con evidente funzione acceleratoria, è quella di conservare e rendere fruttuosi gli atti del procedimento già favorevolmente acquisiti.
Terzo motivo: violazione del L. n. 146 del 1994, art. 40, e del D.P.R. 12 aprile 1996, art. 1, in tema di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto detta normativa effettua, chiaramente, una distinzione tra opere ricomprese nella loro totalità all'interno di aree naturali protette (comma 3) ed opere che vi ricadono solo parzialmente (comma 4), prevedendo solo per le seconde una riduzione del 50% delle soglie dimensionali previste dagli allegati A e B. Nel caso di specie invece, essendo pacifico in fatto ed essendo ammesso in sentenza che la galleria (OMISSIS) rientra solo parzialmente nel territorio del Parco Regionale monti (OMISSIS) e che essa ha una lunghezza (10,281 km) inferiore a quella in presenza della quale è obbligatoria la procedura di valutazione, l'opera non può ritenersi soggetta alla V.I.A. stante la previsione, nell'allegato B del D.P.R. violato, che ha indubbia valenza normativa sul punto.
Controricorso dell'Ente Parco Regionale dei (OMISSIS).
Preliminarmente si afferma l'inammissibilità del ricorso in quanto, pur non riguardando una decisione pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in grado di appello, ma una decisione di primo e unico grado in materia di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, è stato erroneamente proposto R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 200, lett. a) e b).
Inoltre si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto il relativo quesito è stato proposto in relazione ad una fattispecie diversa (opera idraulica esistente) da quella esaminata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza impugnata (relativa, invece a una pluralità di opere idrauliche nuove) ed in quanto il petitum sostanziale della controversia attiene a punto ad un'opera idraulica e gli atti impugnati hanno effetti immediati e diretti sul regime delle Acque Pubbliche.
Si eccepisce ancora l'inammissibilità e l'infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto il D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, comma 2, non è applicabile nella fattispecie: infatti, per l'opera di cui è causa non era stato ancora definito alcun procedimento di valutazione di impatto ambientale. Anche qualora si ritenesse applicabile tale norma si fa presente che il Commissario ha interrotto la procedura in corso senza avviare la procedura di cui al D.lgs. n. 190 del 2002, (che doveva culminare in una delibera del Cipe), nè ha proseguito la procedura in corso (avendo interrotto la conferenza dei servizi relativa all'esame del progetto definitivo avviata nella seduta del 13-9-2005 ed aggiornata per il 21-10-2005), ed ha direttamente bandito da gara.
Si eccepisce, infine, l'infondatezza del terzo motivo in quanto ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, art. 1, sono assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette per i progetti ricadenti all'interno di dette aree le soglie sono ridotte al 50%.
Controricorso Provincia di Avellino.
Si fa presente, come affermato nell'impugnata sentenza, che "il petitum sostanziale della controversia attiene ad un'opera idraulica" e che, in ordine alla violazione del D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, il Commissario ha di fatto interrotto il procedimento autorizzativo in corso ed ha direttamente bandito la gara.
Inoltre, in ordine alla dedotta violazione della normativa inerente la copertura finanziaria e in particolare alla violazione del D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, si fa presente che il Commissario, dopo aver interrotto il procedimento, non ha affatto avviato la relativa procedura ma ha direttamente bandito la gara.
Infine, si rileva che, per quanto disposto dalla normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, quest'ultima era necessaria nella fattispecie in esame.
Controricorso dell'Ente di Ambito Territoriale (OMISSIS).
Si fa presente che non sussiste difetto di giurisdizione perchè nel caso in esame si verte in tema di un'opera idraulica incidente sul regime delle acque pubbliche e di loro utilizzo; che il Commissario ha avviato la realizzazione di un'opera pubblica senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e, comunque, senza aver espletato tutte le fasi procedurali necessarie, in base al D.lgs. n. 190 del 2002, e senza avere ottenuto la previa copertura finanziaria dell'opera stessa; che, infine, in base alla normativa in materia di Via, ricadendo l'opera in questione nella zona del Parco dei (OMISSIS), tale valutazione era necessaria.
Ricorso R.G. n. 28629/2007 (Acquedotto (OMISSIS)).
Primo motivo: "incompetenza giurisdizionale"; violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1 (T.U. Acque).
Premesso che i due ricorrenti hanno impugnato il bando e il disciplinare di gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere di completamento della galleria (OMISSIS) nei territori dei Comuni di (OMISSIS) e che insieme a tale impugnativa, essi hanno contestato la legittimità dei verbali delle sedute di conferenza di servizi istruttoria, nonchè il provvedimento commissariale di interruzione della stessa conferenza, si afferma che il costante orientamento giurisprudenziale di Codesta Suprema Corte esclude la potestà giurisdizionale del Tribunale Superiore delle Acque, a favore del complesso Tar - CdS, qualora si controverta in punto di legittimità di atti compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto della progettazione e dell'esecuzione di opere relative alle acque pubbliche (cfr. sez. un., 11-5-2007, n 10750).
Secondo motivo: ancora "incompetenza giurisdizionale"; violazione dell'art. 143, comma 1, del citato T.U. Acque. Si afferma che nella fattispecie, il progetto definitivo dell'opera idraulica per cui è causa (atto non impugnato dalle controparti), prevede il semplice trasferimento di risorsa idrica già immessa, giusta concessione di derivazione (anch'essa non impugnata nè impugnabile dalle controparti), da una sezione dell'esistente acquedotto ad altra sezione dello stesso. Pertanto il progetto definitivo approvato dall'autorità commissariale con l'ordinanza n. 19 del 19-12-2005 (non impugnato dalle parti avverse), non incide nè può incidere sul regime delle acque perchè si traduce nella progettazione del mero trasferimento da una sezione ad altra sezione della rete idrica di acqua già captata in forza di concessione di derivazione valida, efficace ed estranea al presente giudizio.
Terzo motivo: ancora "incompetenza giurisdizionale"; violazione dell'art. 143, comma 1, del citato T.U. Acque. Si censura la motivazione della sentenza in esame là dove afferma che "il petitum sostanziale della controversia attiene ad un'opera idraulica, che, secondo i ricorrenti, non può essere legittimamente realizzata"; sia aggiunge che trattasi di opera idraulica la cui progettazione definitiva ed esecutiva non è stata impugnata dai ricorrenti innanzi TSAP, ed, inoltre, che omette il Giudice delle acque di indicare in sentenza quale tra i provvedimenti amministrativi impugnati da ciascuno dei due ricorrenti, a suo avviso, abbia un'incidenza diretta sul regime delle acque tale da radicare la sua giurisdizione.
Quarto motivo: si deduce violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 194, commi 1 e 2, in relazione al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 12, comma 1, lett. a), e al D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 13, convertito con la L. 23 maggio 1997, n. 135.
Premesso che, il provvedimento di approvazione di progetto d'opera pubblica determina ex lege (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 12, comma 1, lett. a), la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e che l'Ente di Ambito (OMISSIS) è decaduto dalla facoltà di impugnare detto provvedimento (per omesso deposito dello stesso unitamente al ricorso), la sentenza oggi impugnata è nulla per aver omesso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di dichiarare d'ufficio la decadenza dell'Ente di Ambito (OMISSIS) dalla impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera idraulica per cui è causa.
Quinto motivo: violazione dell'art. 100 c.p.c.. Si deduce che il Giudice delle Acque ha omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse di entrambi i ricorrenti in sede di impugnazione dei seguenti provvedimenti amministrativi: bando di gara del 21-12-2005, a firma del Commissario straordinario per la Galleria (OMISSIS), volto all'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento della galleria (atto impugnato da entrambi i ricorrenti nei due distinti ricorsi); disciplinare di detta gara d'appalto integrato (atto impugnato da entrambi i ricorrenti nei due distinti ricorsi).
Sesto motivo: ancora violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione alla Legge Statale 7 agosto 1990, n. 241, art. 14, avuto riguardo al D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 13, convertito con la L. 23 Maggio 1997, n. 135. Si fa presente che i ricorrenti avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche hanno inoltre impugnato i seguenti atti amministrativi endoprocedimentali formati in seno alla procedura commissariale di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica: verbale della conferenza di servizi del 10-9-2002; verbale della conferenza di servizi istruttoria del 13-9-2005.
Data la natura giuridica di tali verbali, si deduce che gli stessi non sono autonomamente impugnabili in sede giurisdizionale, in quanto privi della benchè minima capacità lesiva nei confronti dei terzi.
Settimo motivo: ancora violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione alla Legge Statale 7 agosto 1990, n. 241, art. 14, avuto riguardo al D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 13, convertito con la L. 23 maggio 1997, n. 135. Si deduce che poichè, come è pacifico in processo, le controparti hanno omesso di impugnare il provvedimento commissariale n. 19/2005 di approvazione del progetto definitivo, atto divenuto inoppugnabile ai sensi di legge, appare evidente l'insussistenza del benchè minimo loro interesse all'annullamento del provvedimento di interruzione della Conferenza di servizi volta all'esame istruttorio del detto progetto definitivo rimesto inoppugnato.
Ottavo motivo: si deduce violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208, in relazione al combinato disposto dell'art. 346 c.p.c. del 1865, e art. 361 c.p.c. del 1865, comma 1, n. 3.
Il R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, contiene un rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile del 1865.
L'art. 346 detto c.p.c., comma 1, prevede che il pubblico ministero rassegni le proprie conclusioni in tutte le cause che riguardano lo Stato.
Nella fattispecie, tale norma è stata violata, posto che gli atti impugnati dai ricorrenti avanti il TSAP sono direttamente imputabili all'amministrazione dello Stato e riguardano opere pubbliche di interesse strategico per la Nazione; il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni. Tanto determina la nullità della sentenza.
Nono motivo: si deduce violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208, in relazione all'art. 180, comma 1, stesso testo.
Violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208, in relazione all'art. 180, comma 1, stesso testo, avuto riguardo all'art. 360 c.p.c. del 1865, n. 4, e art. 361 c.p.c. del 1865, n. 2.
Dalla sentenza impugnata non risulta che il Giudice delegato abbia fissato l'udienza per la presentazione delle conclusioni definitive nè che le parti costituite abbiano presentato tali definitive conclusioni.
Nel corpo della sentenza non sono riportate le conclusioni definitive rassegnate dalle parti, nè la fissazione dell'udienza a tanto dedicata, con conseguente nullità della sentenza a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 180, comma 1.
Ove si ritenga applicabile alla fattispecie, per il rinvio operato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, il combinato disposto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 180, comma 1, e dell'art. 360 c.p.c. del 1865, n. 4, e art. 361 c.p.c. del 1865, n. 2, del pari nulla di diritto sarebbe la decisione gravata ai sensi della detta normativa.
Decimo motivo: si deduce violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, a fronte dell'eccezione di carenza di interesse dei ricorrenti (Ente di Ambito (OMISSIS) e Ente Parco (OMISSIS)) innanzi al TSAP formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, afferma quanto segue: "gli enti ricorrenti agiscono per la tutela di interessi pubblici di cui gli stessi sono portatori e contestano, come si è detto, la legittimità della procedura relativa alla realizzazione di un'opera pubblica". Tale motivazione è solo apparente, posto che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non precisa di quali interessi pubblici gli enti ricorrenti siano portatori nel caso concreto.
Siffatta lacuna motivazionale del capo 2) della sentenza gravata implica in piena evidenza la violazione dell'art. 111 Cost., essendo nulla la decisione affetta da radicale assenza o da mera apparenza di motivazione per difetto di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni che la sottendono.
Undicesimo motivo: si deduce violazione del D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 16, in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., e violazione del D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 16, in relazione agli artt. 1 e 4 preleggi. Si censura l'impugnata decisione là dove, riguardo al merito della controversia, accoglie il motivo di censura dell'Ente Parco Regionale dei (OMISSIS) in relazione alla violazione del D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e della Delib. CIPE n. 3 del 2005; si afferma in proposito che il Commissario Straordinario per la (OMISSIS), nell'ambito di procedura in corso da oltre un decennio, ha legittimamente deciso, in applicazione dell'art. 16 cit., di proseguire e di concludere la procedura stessa indicendo la gara d'appalto sulla base di progetto definitivo dallo stesso approvato come per legge (ordinanza commissariale n. 19 del 19-12- 2005: atto non impugnato dalle controparti avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Dodicesimo motivo: si deduce ancora violazione dell'art. 100 c.p.c., con conseguente nullità della decisione gravata, in quanto il TSAP, affermando che la realizzazione della Galleria in questione doveva essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ha omesso di considerare che i ricorrenti non avevano impugnato il progetto definitivo approvato dal Commissario Straordinario con ordinanza n. 19/2005.
Dodicesimo motivo bis: si fa presente che il D.P.R. 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 40, comma 1, opera una netta distinzione tra opere ricompresse nella loro totalità all'interno di aree naturali protette (comma 3), sì come definite dalla Legge Quadro n. 394 del 1991, ed opere che solo parzialmente vi ricadano (comma 4).
Il successivo comma 5, del cit. D.P.R., prevede poi che "per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%".
Orbene l'opera per cui è causa, il cui progetto è stato approvato con provvedimento amministrativo rimasto inoppugnato, consiste in una galleria della lunghezza di km 10,218.
Come tale essa non può essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale perchè non possiede i requisiti dimensionali previsti nell'allegato B del ripetuto D.P.R. (paragrafo 7, lett. m: "Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km").
Controricorso dell'Ente di Ambito territoriale (OMISSIS).
Si eccepisce l'infondatezza del dedotto difetto di giurisdizione del TSAP in quanto l'oggetto della controversia verte sulla realizzazione di una galleria per fini di trasferimento di acque incidente sul regime delle stesse e delle sorgenti che alimentano il relativo bacino. Si aggiunge che, con riferimento alla presunta natura endoprocedimentale degli atti annullati dalla sentenza impugnata, come affermato in quest'ultima, "nella controversia in esame non viene assolutamente in rilievo l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento dell'appalto";
si eccepisce ancora l'infondatezza del dedotto difetto di legittimazione ed interesse ad agire: ciò in quanto l'EATO è un consorzio obbligatorio di funzioni, istituito in applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 9, e della L.R. Campania 21 maggio 1997, n. 14, art. 4, del quale fanno parte le Province di Avellino e Benevento ed i Comuni ricompresi nel corrispondente ambito territoriale ottimale ("ATO").
Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'EATO gestisce, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 148, le risorse idriche sul proprio territorio in virtù dell'automatico trasferimento in capo allo stesso di tutte le competenze in materia degli enti pubblici appartenenti all'ATO. Tra queste competenze rientra la programmazione delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica e la tutela delle stesse ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 143, comma 2, che, in parte qua, non innova rispetto al regime precedente di cui alla L. n. 36 del 1994";
si eccepisce, inoltre, in tema di valutazione impatto ambientale, che ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, (art. 1, commi 3 e 4) sono assoggettati alla Via, tra le altre, le opere che ricadano all'interno di un' area protetta per le quali sono dimezzate le dimensioni (acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km) previste da tale normativa (dato che parte dell'opera da realizzarsi ricade nel Parco regionale (OMISSIS) ed essendo la stessa lunga 10,218 km, si supera il limite soglia imposto dalla legge che è di 10 km);
si eccepisce inoltre, in ordine alla presunta violazione delle disposizioni che regolano l'iter procedurale del giudizio innanzi al Tribunale delle Acque, che ogni formalità relativa al procedimento giurisdizionale previsto nel caso di giudizio innanzi al TSAP è stata puntualmente rispettata. Del resto, controparte al riguardo utilizza soltanto affermazioni generiche non supportate da alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la fondatezza di tali rilievi che, pertanto, sono innanzi tutto inammissibili prima ancora che infondati;
si eccepisce, infine, sulla presunta decadenza dell'EATO dalla impugnazione del provvedimento definitivo dell'opera idraulica in questione, che l'EATO, a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario straordinario mediante gli atti impugnati davanti al TSAP, si è trovato del tutto estromesso dal procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera destinata ad incidere profondamente sul proprio territorio, all'oscuro dei successivi atti adottati dall'Amministrazione relativi all'indizione ed all'aggiudicazione della gara pubblica, nonchè alle successive fasi della realizzazione della stessa. E' stato, pertanto, non solo legittimo, ma indispensabile impugnare gli unici atti di cui era a conoscenza, attivandosi, nel frattempo, per ottenere gli altri.
Controricorso della Provincia di Avellino.
Si rileva preliminarmente l'inammissibilità dei motivi del ricorso proposti dalla società ricorrente, peraltro contumace nel precedente grado di giudizio, tendenti a introdurre questioni nuove in quanto non esaminate dal TSAP. Si ribadisce inoltre la sussistenza della giurisdizione del TSAP, nonchè la violazione del D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, e la violazione della normativa in materia di impatto ambientale.
Ricorso R.G. n. 1261 (Regione Puglia).
Primo motivo: analogo al primo motivo ricorso Acquedotto.
Secondo motivo: analogo al secondo motivo ricorso Acquedotto (anche se si fa riferimento all'omessa impugnazione dell'ordinanza n. 19/2005 da parte del solo Ente di Ambito (OMISSIS)).
Terzo motivo: analogo al quarto motivo ricorso Acquedotto.
Quarto motivo: analogo al quinto motivo ricorso Acquedotto (anche se si fa riferimento al solo Ente di Ambito (OMISSIS)).
Quinto motivo: analogo al sesto motivo ricorso Acquedotto (sempre con riferimento al solo Ente di Ambito (OMISSIS)).
Sesto motivo: analogo al settimo motivo ricorso Acquedotto (sempre con riferimento al solo Ente di Ambito (OMISSIS)).
Settimo motivo: analogo al ottavo motivo ricorso Acquedotto.
Ottavo motivo: analogo al decimo motivo ricorso Acquedotto, Nono motivo: analogo al dodicesimo motivo ricorso Acquedotto.
Decimo motivo: analogo al dodicesimo motivo bis ricorso Acquedotto.
Rispetto, pertanto, al ricorso dell'Acquedotto Pugliese non sono riportati nel presente ricorso i motivi 3, 9 e 11.
Controricorso Provincia di Avellino:
Preliminarmente si rileva l'assoluta inammissibilità di quei motivi di ricorso proposti dalla Regione ricorrente, peraltro contumace nel precedente grado di giudizio, tendenti ad introdurre nel giudizio questioni e fattispecie diverse da quelle esaminate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza impugnata.
Invero, come già rilevato dalla Suprema Corte: "è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale il quesito non ha attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato ma introduce un tema nuovo ed estraneo" (cfr. Cassazione civile sez. 1^, n. 15449/2007).
Inoltre, si fa presente che, come affermato nell'impugnata sentenza, che "il petitum sostanziale della controversia attiene ad un'opera idraulica"; che, in ordine alla violazione del D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, il Commissario ha di fatto interrotto il procedimento autorizzativo in corso ed ha direttamente bandito la gara.
Infine, si rileva che, per quanto disposto dalla normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, quest'ultima era necessaria nella fattispecie in esame.
Controricorso dell'Ente di Ambito Territoriale (OMISSIS).
Si fa presente che:
non sussiste difetto di giurisdizione perchè nel caso in esame si verte in tema di un'opera idraulica incidente sul regime delle acque pubbliche e di loro utilizzo;
l'Eato, a seguito delle iniziative intraprese dal Commissario straordinario mediante gli atti impugnati davanti al Tribunale, si è trovato del tutto estromesso dal procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera destinata ad incidere profondamente sul proprio territorio;
l'Eato ha, tra le proprie funzioni istituzionali, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 148, la gestione delle risorse idriche sul proprio territorio;
per quanto attiene alla presunta natura endoprocedimentale degli atti annullati dalla sentenza impugnata, che proprio a causa di tali atti, segnatamente, i verbali delle conferenze di servizi e l'ordinanza di sospensione delle stese, l'Eato non ha potuto conoscere ed impugnare i provvedimenti definitivi, giacchè è stato estromesso dai processi decisionali. Peraltro, tutti i motivi di ricorso erano diretti non già a segnalare duna irregolarità nelle procedure di gara, bensì a denunciare l'estromissione delle istanze locali competenti dalle procedure autorizzative, la mancanza delle necessarie valutazioni d'impatto ambientale e le carenze del progetto, segnatamente in merito all'analisi del contesto idrogeologico dell'opera;
il rilievo attinente alla mancata partecipazione del pubblico ministero nel giudizio innanzi al Tsap non ha alcun pregio: esso, infatti, muove da un richiamo previsto nella legge che disciplina il giudizio innanzi a tale Organo giudiziario alla applicazione in via residuale delle norme previste nel codice di procedura civile che, all'epoca in cui venne introdotta la disciplina normativa sui giudizi inerenti le acque pubbliche era quello del 1865;
in base alla normativa in materia di Via, ricadendo l'opera in questione nella zona del Parco dei (OMISSIS), tale valutazione era necessaria.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Deve, innanzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario straordinario per la Galleria (OMISSIS), ed altri ricorrenti, formulata dall'Ente Parco Regionale dei (OMISSIS), con la quale si afferma che detto ricorso, pur non riguardando una decisione pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in grado di appello, ma una decisione di primo e unico grado in materia di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, è stato erroneamente proposto R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 200, lett. a) e b): tale eccezione è generica, in quanto non rende comprensibile la dedotta violazione delle norme richiamate, ed è comunque infondata risultando invece il ricorso stesso correttamente proposto.
Non meritevoli di accoglimento sono i tre motivi di cui al ricorso proposto dal Commissario straordinario per la "Galleria (OMISSIS)" ed altri.
Quanto al primo motivo deve affermarsi che non censurabile è l'impugnata decisione là dove ritiene sussistente la giurisdizione del TSAP riguardando gli atti del presente giudizio opere dirette a trasferire (galleria) e utilizzare (centrale idroelettrica) acque pubbliche e, pertanto, "per i loro connotati oggettivi e teleologici", funzionalmente incidenti sul regime delle acque pubbliche (tra le altre decisioni sul punto, Sezioni Unite n 13293/2005, secondo cui la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto,a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti).
Altresì infondato è il secondo motivo: correttamente i giudici del TSAP hanno ritenuto che "non poteva, quindi, il Commissario straordinario indire la gara per l'appalto dei lavori prima che il progetto fosse approvato e finanziato dal Cipe. D'altra parte, la competenza del Cipe in materia appare confermata dal citato D.lgs. n. 190 del 2002, art. 16, che, nel dettare la disciplina transitoria, individua implicitamente nello stesso Cipe l'organo deputato all'approvazione degli atti della procedura non ancora posti in essere". Dalle norme in questione, in particolare dal comma 2, di detto art. 16, risulta in modo inequivocabile che l'eventuale interruzione della procedura in questione può avvenire "nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o i parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali", "condizioni" che nel caso in esame non risultano verificatesi, per quanto deducibile dalla sentenza e non avendo i ricorrenti, in modo auto sufficiente, evidenziato la sussistenza delle stesse, con particolare riferimento all'approvazione del progetto.
Infine, non meritevole accoglimento è il terzo motivo: il D.P.R. 12 aprile 1996, art. 1, commi 4 e 5, prevede testualmente che "sono assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%". Appare indubbio pertanto che se, da un lato, l'"allegato B - elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4" stabilisce che la Valutazione di Impatto Ambientale riguarda anche gli acquedotti con una lunghezza superiore 20 km (punto 7, lett. M), dall'altro, correttamente, il TSAP ha affermato, con una valutazione in fatto non più esaminabile nella presente sede, che "nella specie, la galleria rientra parzialmente all'interno del territorio protetto dell'Ente Parco Regionale (OMISSIS), con conseguente applicazione della riduzione dimensionale del 50%, e poichè la stessa ha una lunghezza di 10.281 m, superiore a quella minima di 10.000 m, limite dimensionale a partire dal quale si applicano le disposizioni in materia di V.I.A., non v'e dubbio che il relativo progetto doveva essere sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale". Ne consegue che, sul punto, pienamente condivisibile è l'ulteriore assunto dell'impugnata decisione, secondo cui l'obiezione dell'Avvocatura generale dello Stato, in base alle quale la norma di cui al comma 5, si deve interpretare nel senso che il dimezzamento si realizza nel caso in cui l'opera, nell'intera lunghezza di oltre 10.000 m, sia inserita nell'area protetta, è priva di pregio perchè in contrasto con l'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma stessa oltre che con la finalità do protezione elevata dell'ambiente espressa dalla legislazione comunitaria in materia.
Non meritevole accoglimento inoltre è il ricorso dell'Acquedotto Pugliese.
Le censure di cui ai primi tre motivi, riguardanti profili di "incompetenza giurisdizionale" (come testualmente dedotto dal ricorrente nella prospettazione della violazione dell'art. 143, comma 1, del citato T.U. Acque), risultano assorbite da quanto già dedotto in relazione al rigetto del primo motivo del ricorso del Commissario straordinario per la Galleria (OMISSIS); deve aggiungersi, con riferimento al quarto, quinto, sesto e settimo motivo, che, come ritenuto dal TSAP, non assumono in proposito alcun rilievo gli atti amministrativi ed endoprocedimentali annullati dalla sentenza impugnata, vertendosi non in tema di interesse all'osservanza di norme riguardanti procedure amministrative finalizzate all'affidamento dell'appalto, bensì in tema di opere incidenti sul regime delle acque pubbliche, e che pertanto non possono assumere incidenza alcuna nella presente controversia le eventuali preventive impugnazioni di detti atti (così come richiamati nel ricorso, tra cui il provvedimento di approvazione del progetto e l'ordinanza commissariale n. 18/2005 riguardante l'interruzione della Conferenza di Servizi ) da parte dell'Ente d'Ambito (OMISSIS). Ancora, con riferimento all'ulteriore profilo di censura di cui ai richiamati quinto, sesto e settimo motivo, nonchè ulteriormente prospettato nel decimo motivo, è da rilevare che non sussiste il dedotto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sia dell'EATO che dell'Ente Parco dei (OMISSIS). L'EATO è un Consorzio obbligatorio istituito in applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 9, e della L.R. Campania 21 maggio 1997 n. 14, art. 4, del quale fanno parte le Province di Avellino e Benevento ed i Comuni ricompresi nel corrispondente ambito territoriale; ne deriva la sussistenza di tale Ente ad esser parte nel presente giudizio, rientrando tra le sue competenze la programmazione delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica nel territorio di competenza; l'Ente Parco dei (OMISSIS), istituito dalla Regione Campania con decreto n. 378/2003, è organismo di diritto pubblico per la gestione dell'omonimo parco, su cui non possono non influire opere quali quelle in esame.
Va altresì ribadito che l'interesse di cui si discute, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non riguarda la posizione di interesse legittimo ad impugnare atti amministrativi statali bensì l'interesse ad una corretta gestione del territorio in relazione all'esercizio ed all'attività di opere idrauliche (con conseguente affermazione, come sopra esposto, della giurisdizione del TSAP e non del giudice amministrativo). Inoltre sul punto va osservato che il ricorso non appare auto sufficiente in quanto non prospetta come nella precedente fase del giudizio innanzi al TSAP tale questione venne posta e, specificamente, con quali modalità argomentative.
Infondati, sono anche l'ottavo e il nono motivo: a parte la considerazione che tali censure risultano prive del requisito di autosufficienza, in quanto non è dato comprendere in base a quale circostanza processuale risulti violato l'art. 346 c.p.c., comma 1, in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero (stante tra l'altro il rinvio dinamico di quanto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sul piano processuale al vigente codice di procedura civile - sul punto, Cass., Sez. U. n. 4663/2006), va rilevato (con particolare riferimento al nono motivo) che, come già statuito da questa Corte (n. 4208/2007) la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di avere comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. Come detto, nessuna specifica argomentazione è stata dedotta in proposito.
L'undicesimo motivo risulta parimenti infondato per quanto già esposto in relazione al secondo motivo del ricorso del Commissario straordinario ed altri.
Il dodicesimo motivo è privo di pregio: per quanto già esposto in relazione al terzo motivo del ricorso del Commissario straordinario e per quanto già detto in tema di rilevanza nel presente giudizio in ordine all'impugnazione di atti amministrativi endoprocedimentali.
Il dodicesimo motivo bis è anch'esso assorbito per quanto esposto in relazione al terzo motivo del ricorso del Commissario straordinario e comunque inammissibile nella parte in cui prospetta valutazione di circostanze di fatto in ordine ai requisiti di un'opera idraulica per la valutazione di impatto ambientale.
Il rigetto del ricorso dell'Acquedotto Pugliese comporta l'assorbimento di quanto prospettato nel ricorso di Regione Puglia.
Sussistono, infine, giusti motivi in ordine alla natura della controversia ed alla sua complessità per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase».
Cass. Civ. S.U. 1148/02: «1.1 La sentenza impugnata si fonda su questi argomenti.
Il piano di riordino, di cui è stato chiesto l'annullamento davanti al Tribunale amministrativo regionale, è un piano di sistemazione per la ricomposizione delle proprietà frammentate, quale previsto dall'art. 22 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dall'art. 7 della L.R. 11 giugno 1983, n. 44, del Friuli Venezia Giulia.
Il piano di sistemazione costituisce uno degli strumenti, mediante i quali, nell'ambito di un territorio incluso in un comprensorio di bonifica e sulla base di un piano generale di lavori e di attività coordinate, sono attuate le finalità della bonifica.
Nel caso, tra i risultati attesi dal piano di riordino ed in funzione del quale esso è stato approvato, era anche quello di proteggere i terreni dalle erosioni derivanti dalla piena del torrente Cellina.
Il piano, quindi, se pure l'oggetto ne è costituito dalla ricomposizione delle proprietà frammentate, presenta una incidenza sul regime di un'acqua pubblica.
Ciò è sufficiente per affermare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, in base all'art. 143, lett. a), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175.
1.2 I ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza per un motivo di violazione di norme sulla giurisdizione (art. 362, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 143, lett. a), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175).
Svolgono questa critica.
A norma dell'art. 1, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la bonifica può interessare anche comprensori in cui ricadono solo terreni estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale e può attuarsi attraverso provvedimenti di ricomposizione fondiaria, senza nessuna incidenza sul regime delle acque pubbliche, pur in ipotesi esistenti nell'ambito del medesimo comprensorio.
Nel caso concreto, il piano di riordino fondiario della zona denominata "Magredi di San Foca" non aveva ad oggetto opere di sistemazione idraulica.
La progettazione dell'argine a difesa dei terreni esposti al rischio di possibili avulsioni del torrente Cellina, richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato, risaliva ad epoca anteriore a quella di elaborazione del piano.
2) Il ricorso non è fondato.
3) La ricomposizione delle proprietà frammentate costituisce da un punto di vista giuridico un'opera di bonifica e non un'opera di miglioramento fondiario, secondo la contrapposizione operata dal primo comma dell'art. 1 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolta nei Titoli II e III della legge.
Lo è anche in termini non giuridici, perché la frammentazione delle proprietà può costituire causa di abbandono dei terreni o di non ordinata conduzione agricola e così mediatamente di dissesto del territorio.
Il risultato della ricomposizione fondiaria, che può anche richiedere l'esecuzione di opere volte ad attuarlo, costituisce immediatamente l'effetto di un provvedimento che ha connotati ablatori, in quanto incide sul preesistente assetto dei diritti di proprietà, estinguendoli ovvero sostituendone o modificandone l'oggetto.
3.1 Il Consiglio di Stato ed i ricorrenti, pur pervenuti a diversa conclusione per una differente valutazione dei dati del caso concreto, sono partiti dal comune presupposto che nel campo di applicazione dell'art. 143, lett. a), della legge 11 dicembre 1933, 1175, che è quello dei ricorsi per violazione di legge contro i provvedimenti in materia di acqua pubbliche, i provvedimenti ordinati ad opere di bonifica non vi rientrano già in ragione di questa connotazione, ma solo se l'opera di bonifica presenta a sua volta una concreta incidenza sul regime di un'acqua pubblica.
Questo assunto richiede una verifica.
3.2 L'art. 143, lett. a), delimita l'ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche attraverso l'impiego della nozione ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche, senza fornire elementi ulteriori per interpretarla.
L'interpretazione ne va dunque condotta, secondo le regole in tema di interpretazione della legge, considerando l'elemento letterale, l'intenzione del legislatore, il complesso della legge in cui la disposizione si trova inserita.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel sistema del testo unico del 1933, rientra in un più ampio plesso di organi speciali di giurisdizione, la cui composizione riflette l'esigenza che ne ha consigliato l'istituzione: far confluire nella composizione dell'organo una pluralità di competenze tecniche e giuridiche, reputate necessarie per affrontare la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
L'intenzione del legislatore si è tradotta nel configurare distinte aree di competenza di tali organi, da un lato rispetto al giudice ordinario, dall'altro rispetto al giudice amministrativo.
La circostanza induce a ritenere che, nell'interpretare la nozione di ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche, non ci si debba limitare a porre a raffronto la norma da interpretare e la ragione che ha indotto a configurare questa distinta area di competenza giurisdizionale, ma si debba tenere conto del complesso delle norme dettate per delimitare la distinta area di competenza così del Tribunale superiore che dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sezioni specializzate, queste, del giudice ordinario.
Detto in altri termini, l'interpretazione della espressione provvedimenti in materia di acque pubbliche deve essere condotta tenendo conto anche del modo in cui l'estensione della materia delle acque pubbliche è stata valutata dal legislatore nel configurare l'altra area di competenza speciale.
3.3 L'art. 140, lett. d), attribuisce alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque.
La disposizione appena richiamata, là dove si riferisce alle opere idrauliche ed a quelle di derivazione e utilizzazione delle acque, ripete la scansione delle controversie che in tale ambito appare precedentemente operata, rispettivamente alle lett. a) e b), da un lato, c) dall'altro, dello stesso art. 140, dove si trovano enumerate le controversie che sorgono non da provvedimenti ablatori preordinati alla esecuzione di opere, ma dallo stato di fatto esistente in tema di demanialità delle acque, limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde, da un lato, diritti relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche dall'altro.
La lett. d) include però nel suo ambito di applicazione anche le controversie cui danno luogo provvedimenti ablatori ordinati all'esecuzione di opere di bonifica.
Tale inclusione, se non si intende privarla di rilevanza, come avverrebbe ove se ne riducesse il significato ad opere di bonifica incidenti sul regime di un'acqua pubblica, in quanto vale ad equiparare, ai fini in discussione, opere di bonifica e opere idrauliche, si spiega con la considerazione per cui, secondo il legislatore, l'opera di bonifica presenta di norma una influenza sul regime delle acque pubbliche esistenti nell'ambito del comprensorio.
La normale relazione tra opere di bonifica ed assetto idrogeologico del territorio ha costituito per il legislatore ragione per una equiparazione di tali opere a quelle idrauliche, equiparazione operata una volta per tutte sul piano normativo, per esigenze di certezza.
3.4 Questa portata della norma ne spiega l'applicazione, compiuta dalla giurisprudenza, anche nell'ambito dell'ulteriore settore di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, previsto dalla lett. e) dell'art. 140 e rappresentato dalle controversie per risarcimento del danno dipendenti da opere eseguite dalla pubblica amministrazione, opere tra le quali sono state costantemente considerate come comprese le opere di bonifica, in ragione di tale loro qualificazione ed a prescindere dalla indagine su una concreta incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche (Cass., 10 luglio 1986 n. 4479; 21 maggio 1988 n. 3540).
3.5 Acquisito che le controversie, su diritti soggettivi, derivanti da provvedimenti ordinati ad opere di bonifica, rientrano nella materia delle acque pubbliche attribuita alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (competenza loro conservata dall'art. 34 marzo, lett. b, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 "sub" art. 7.1 della L. 21 luglio 2000, n. 205), di questo dato sistematico si può e deve fare applicazione per l'interpretazione della nozione provvedimenti in materia di acque pubbliche impiegata nell'art. 143, lett. a).
La stessa esigenza di certezza che ha presieduto alla equiparazione delle opere di bonifica alle opere idrauliche ai fini della competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche sussiste a proposito della delimitazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Del resto, non è possibile individuare sul piano sistematico un ragionevole motivo per considerare in ogni caso l'opera di bonifica, alla stregua di un'opera idraulica, quando si faccia questione di diritti soggettivi dipendenti dalla sua esecuzione, e per andare invece alla ricerca della concreta incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche, quando a proposito dei medesimi provvedimenti si faccia questione di interessi legittimi.
4) La questione di giurisdizione posta con il ricorso va dunque risolta statuendo che rientrano nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, configurata dall'art. 143, lett. a), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, i ricorsi avverso provvedimenti ablatori ordinati all'esecuzione di opere di bonifica, ed in particolare i ricorsi avverso i piani di ricomposizione fondiaria, costituendo la natura di opera di bonifica sufficiente criterio di collegamento.
5) Le spese del giudizio di Cassazione possono essere compensate».

Cass. Civ. S.U. 403/99: «
Con il primo motivo si censura l'impugnata sentenza per difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Sostiene la ricorrente che le domande del Consorzio in data 9.2.1994 erano tese al conseguimento di un'autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131 della legge regionale n. 52 del 1991, diretta alla conservazione dei beni e delle aree sottoposti a tutela ambientale.
I pareri della Commissione consultiva per i beni ambientali ed i conseguenti provvedimenti discrezionali di diniego di autorizzazione, emanati nell'osservanza della disciplina legislativa per la protezione paesaggistico ambientale, non possono farsi rientrare tra i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque, secondo il dettato dell'art. 143 del RD n. 1775 del 1933.
Il motivo non è fondato. L'impugnata sentenza fa riferimento al concetto della riconducibilità alle materie dell'art. 143 della autorizzazione anche se paesaggistica, relative tuttavia alla materia delle acque pubbliche. Né vale in contrario rilevare la circostanza che in ordine ai medesimi provvedimenti regionali era comunque intervenuta altra sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia di rigetto della domanda, ma affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi di sentenza non coperta dal giudicato.
In questi sensi si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto che appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque i ricorsi avverso il provvedimento del ministero per i beni culturali e ambientali di sospensione dei lavori di costruzione di una diga e quello della sovrintendenza per i beni ambientali, artistici, architettonici e storici, impositivo di un vincolo monumentale, quando detti provvedimenti, anche se aventi finalità diverse, hanno concreta e diretta incidenza in materia di acque pubbliche (Cass., sez. un., 8.10.1992, n.10983). Anche in base alla l. n. 319 del 1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che istituisce un complesso di rapporti di diversa natura incidenti, secondo i casi, su diritti soggettivi, ovvero su interessi legittimi, nonché, in modo immediato e diretto, sul regime delle acque, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. Infatti, ove il provvedimento della P.A., adottato nell'ambito della predetta legge e diretto a garantire le acque pubbliche dall'inquinamento, incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Cass., sez. un., 12.
12.1996, n.11090).
Con il secondo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per inammissibile valutazione delle scelte tecnico - discrezionali dei censurati provvedimenti. Secondo il ricorrente la competenza del Tribunale Superiore, quale stabilita dal richiamato art. 143 del RD n. 1775 del 1933, prevede una tipica giurisdizione di legittimità in materia di acque pubbliche, per cui l'impugnata sentenza per aver travalicato i limiti di siffatta giurisdizione, valutando il merito delle scelte tecnico - direzionali assunte dall'autorità regionale competente, nell'esercizio dei suoi poteri di tutela ambientale, non può non essere illegittima.
Il motivo è fondato. Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, nella veste di giudice della legittimità amministrativa, dopo aver espletato una consulenza tecnica, non si attiene ai vizi indicati dall'art. 143, ma entra nel merito della valutazione discrezionale compiuta dalla PA., rispetto a quella assunta negli anni precedenti, quando non era ancora entrata a regime la nuova legge regionale, sottolineando erroneità dei presupposti nella scelta operata e insufficienza dell'istruttoria compiuta. In proposito occorre inoltre rilevare che mentre il Tribunale regionale delle acque pubbliche può legittimamente disporre consulenza tecnica, in base all'art. 208, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, che prevede espressamente l'applicabilità nei giudizi davanti ai tribunali delle acque delle norme del codice di rito non derogate da norme speciali, altrettanto non può dirsi in ordine al procedimento relativo al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unica istanza per il quale sono espressamente richiamate dallo stesso art. 208 le norme del titolo III capo II del t.u. 1054 del 1924 sul Consiglio di stato (Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, 7.3.1986, n. 15; 24.6.1985, n. 34).
In definitiva la prevalenza dell'interesse ambientale su quello relativo all'equilibrio geostatico e geomorfologico dei torrenti coinvolti va valutata discrezionalmente dalla P.A.. e le sue decisioni discrezionali, in merito, non sono sindacabili in sede di legittimità (Così anche Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, 28.8.1987, n. 41). Sotto tale profilo la decisione va cassata e le parti rimesse innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Con il terzo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per erronea e carente motivazione in ordine a rilevanti punti decisori.
Il motivo è inammissibile tenuto conto dei limiti del ricorso straordinario ex art. 111 co. 2 Cost. proposto avverso la decisione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Le decisioni emesse in unico grado dai tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa possono essere impugnate davanti alle sezioni unite della corte di cassazione, oltre che per incompetenza ed eccesso di potere (a norma del combinato disposto degli art. 143 e 201 r.d. n. 1775 del 1933), anche, ai sensi dell'art. 111 co. 2 Cost., per violazione, sia sostanziale che processuale, di legge, cui può ricondursi il vizio di motivazione stessa o di sua assoluta inidoneità a chiarire le ragioni della decisione, restando, di conseguenza, la sua verificabilità sotto il profilo della sufficienza e razionalità alle prove acquisite (Cass., sez. un.; 10.8.1996, n.7402). In altri termini nella violazione di legge, deducibile, in base all'art. 111 cost. come motivo di ricorso in cassazione contro le decisioni, in unico grado o in appello, del tribunale superiore delle acque pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili della inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati (Cass., sez. un., 16.5.1992, n. 5888; Cass. sez. un. 2.12.1996 n. 10734 Cass. sez. un. 18.2.1997 n. 1484).
Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia l'illegittimità della impugnata sentenza per erronea ed ingiusta condanna al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze del C.t.u.
L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del quarto relativo alle spese processuali.
La cassazione della decisione impugnata, in ordine all'accoglimento del secondo motivo, comporta il rinvio delle parti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in diversa composizione, al quale è stata riconosciuta la giurisdizione sulla controversia in esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase».

Cass. Civ. S.U. 10983/92: «1. - Va disposta, per evidenti motivi di connessione (avendo sia il Consorzio sia la S.p.A. Bisenti Diga impugnato i primi due provvedimenti su ricordati del Ministero Beni Culturali e della Sovrintendenza), la riunione tra i due ricorsi per regolamento di giurisdizione.
2. - Ai sensi dell'art. 143, lett. A), del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono devoluti alla giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti - anche non definitivi (Corte Cost. 31 gennaio 1991, n. 42) - in materia di acque pubbliche, diretti a denunciare vizi di legittimità di tali atti. Sono "provvedimenti in materia di acque pubbliche" quelli che hanno per oggetto diretto ed immediato l'utilizzazione di tali acque, adottati per la cura dell'interesse al buon regime delle stesse, ancorché non venga in discussione la loro natura pubblica, né il provvedimento che ne ha disposto la concessione o la derivazione.
Rientrano parimenti nella giurisdizione speciale del detto giudice, con riguardo alle opere idrauliche da eseguirsi per la migliore utilizzazione delle acque pubbliche, i ricorsi avverso i provvedimenti diretti alla realizzazione e alla manutenzione delle opere stesse (anche in via di espropriazione o di occupazione d'urgenza), adottati nell'interesse al buon regime delle acque pubbliche. Esulano invece dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per rientrare in quella generale di legittimità del giudice amministrativo, le controversie che attengono a provvedimenti che solo indirettamente, in via strumentale o riflessa, incidono sul regime delle acque pubbliche o sull'esecuzione di opere idrauliche intese alla migliore utilizzazione di dette acque (come nel caso di controversie sul contratto di appalto di opera idraulica, deciso da S.U. 5 ottobre 1987, n. 7429 e 17 marzo 1989, n. 1358). Provvedimenti in materia di acque pubbliche sono peraltro anche quelli adottati, con riferimento ai bacini idrici e al regime delle acque, in sede di pianificazione del territorio o di programmazione degli interventi affidati allo Stato o agli enti territoriali in materia di opere pubbliche idrauliche, o anche in sede di applicazione dei predetti provvedimenti generali, sempre che abbiano attinenza diretta e immediata col regime o con l'utilizzazione delle acque pubbliche. Ciò anche quando i predetti strumenti tengano conto di interessi generali di natura diversa, e da armonizzare con quelli qui in considerazione, sempreché i provvedimenti intesi ad attuare tali distinti interessi incidano direttamente sulla materia delle acque pubbliche.
Queste Sezioni Unite hanno, in base a tale criterio, ritenuto devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore le controversie aventi ad oggetto vizi di legittimità di un provvedimento di approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (S.U. 26 ottobre 1981, n. 5576); ovvero di un provvedimento adottato per opere di rimboschimento e sistemazione di territori montani dirette ad assicurare la stabilità di detti terreni ed il buon regime delle acque (S.U. 11 ottobre 1988, n. 5467); ovvero di un provvedimento adottato da un Comune di variante al programma di fabbricazione, con deliberazione di assoggettamento della zona a tutela ambientale e divieto di eseguire opere, in base al quale era stata rifiutata la concessione edilizia per la costruzione di una centrale idroelettrica (sentenza in corso di pubblicazione, pronunciata all'udienza del 23 gennaio 1992 sul ricorso n. 1198 del 1991). Sempre con riguardo ad un provvedimento adottato per la cura di interesse generale diverso, ma direttamente incidente sul regime delle acque e sulla realizzazione di un'opera pubblica (la costruzione di una diga su un fiume per raccogliere le acque di piena in un lago artificiale), queste Sezioni Unite (sentenza n. 4114 del 1983) hanno ritenuto che configurasse atto della P.A., reso nell'esercizio dei poteri spettanti in materia di acque pubbliche, il provvedimento di sospensione dei lavori adottati dal Presidente della giunta regionale a causa dell'ubicazione della diga in zona sismica e in considerazione di valutazioni tecniche per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.
In linea con tale indirizzo giurisprudenziale, che queste Sezioni Unite intendono ancora confermare, deve pertanto ritenersi che sono caratterizzati da incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche tutti quei provvedimenti che costituiscono esercizio di un potere che, se pure espressione di interessi più generali o comunque diversi (ed eventualmente connessi) rispetto a quelli specifici alla realizzazione dell'opera idraulica, finiscono in definitiva per interferire con questi ultimi, impedendo o modificando i lavori diretti a regolare il regime delle acque pubbliche a mezzo dell'opera idraulica progettata o in corso di esecuzione.
Tale è sicuramente l'ipotesi, che interessa il primo dei ricorsi (proposti sia dal Comune sia dalla società appaltatrice dei lavori di costruzione della diga), dell'ordine di sospensione dei lavori emessa in attuazione dei provvedimenti adottati in via generale sul territorio, dal Ministro per i beni culturali e dalla sovrintendenza, ai sensi della legge n. 431 del 1985, con la motivazione che i lavori in questione erano tali da "modificare l'assetto territoriale, comportando gravissime alterazioni ai valori ambientali" e in particolare "tali da annullare con il proprio bacino totalmente gli invasi dei fiumi Cerchiolo e Fino". Non vi è dubbio infatti che il provvedimento in considerazione, pur se ispirato a interesse pubblico in sé di natura diversa (la tutela dell'ambiente e del paesaggio) ha interferito sull'esecuzione dei lavori di costruzione della diga e quindi sul sistema di utilizzazione delle acque che con tale opera idraulica si intendeva realizzare.
Considerazioni analoghe valgono per i provvedimenti adottati nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori, con i quali si è espresso, da parte delle autorità preposte alla cura degli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, avviso contrario alla costruzione di un viadotto sovrapassante il fiume Fino (terzo ricorso) e si è vietata la costruzione di un'opera provvisionale (impianto di miscelazione e iniezione) occorrente per la installazione del cantiere (quarto ricorso). Entrambi tali provvedimenti risultano infatti estremamente collegati all'ordine di sospensione dei lavori, il primo perché diretto a impedire la realizzazione di un'opera che sarebbe divenuta necessaria in conseguenza della costruzione del nuovo bacino idrico (per permettere il passaggio dall'una all'altra sponda dell'invaso); l'altro, perché diretto a vietare gli apprestamenti tecnici indispensabili per dare corso ai lavori di cui si era ordinata la sospensione. Anche per quanto riguarda il detto viadotto, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato è il danno paesaggistico, poiché si è considerata l'opera "di notevole impatto ambientale". È certo comunque che tali provvedimenti del Ministro, in quanto incidenti direttamente sull'esecuzione dell'opera idraulica (nel senso sopra chiarito), risultano adottati in materia di acque pubbliche.
Lo stesso è a dirsi infine anche per quanto concerne l'imposizione (impugnata col secondo ricorso) del vincolo monumentale sulla cappella del cimitero, sita entro l'invaso della diga destinata ad essere sommersa dalle acque, in caso di realizzazione del nuovo bacino idrico. A parte ogni considerazione - perché attinente al merito dell'impugnazione - sul carattere strumentale e pretestuoso (a dire del ricorrente, che deduce l'accesso di potere) del provvedimento, va osservato in punto di giurisdizione che l'impedimento, di diritto e di fatto, che tale provvedimento ha determinato sulla concreta realizzabilità dell'opera idraulica già approvata in sede tecnica, rende evidente la diretta ed immediata sua incidenza sul regime e sull'utilizzazione delle acque pubbliche, non ostandovi - per quanto si è sopra osservato - la circostanza che il provvedimento stesso sia stato emesso, dichiaratamente, per la tutela di interesse diverso (questa volta, per la salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale, essendosi qualificata la cappella - di stile impero e concezione neoclassica - "di interesse monumentale"). Ciò in quanto con tale vincolo si intese, strumentalmente, impedire in altro modo la realizzazione dell'opera idraulica, rafforzando l'ordine di sospensione dei lavori già intimato, per il fatto che questi avrebbero distrutto il bene sottoposto a vincolo, destinato a restare distrutto "in quanto sommerso dall'invaso della diga". Come è chiaro, si è in presenza di un caso del tutto particolare, dovuto al fatto che non trattasi di vincolo preesistente, ma di vincolo imposto dopo l'approvazione del progetto per la costruzione della diga e a causa dell'esecuzione dell'opera idraulica; perciò, secondo l'impugnativa proposta dal Consorzio e dalla società appaltatrice dei lavori, con deviazione dalla finalità specifica del potere affidato alla Sovrintendenza verso una finalità diversa, avente però diretta incidenza sulla materia delle acque pubbliche. Ed anche simile vizio di legittimità, diretto ad evidenziare la divergenza del provvedimento impugnato dalla causa sua tipica, non può non essere affidato alla cognizione del giudice delle acque ai sensi dell'art. 143, lett. A), del T.U. n. 1775 del 1933, in considerazione della sua concreta incidenza sulla materia ad esso devoluta. Ragione questa che, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, costituisce il criterio in base al quale, unitariamente, vanno devolute al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche tutte le controversie sulla legittimità degli atti amministrativi, adottati da qualsiasi autorità in materia di acque pubbliche, sia pure quale espressione di poteri concessi per la cura di interessi generali diversi.
I ricorsi della S.p.A. Bisenti Diga e del Consorzio devono essere perciò accolti e va dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio».

Cass. Civ. S.U. 11846/08: «1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2. Rileva, in limine, la Corte che con riguardo al ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa, nonchè della Regione Lombardia (25271/04 R.G.) e al ricorso proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa contro il Consorzio di Bonifica Medio Chiese e la Regione Lombardia (630/05 R.G.) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In particolare, con Deli. 30 novembre 2005, n. 8/001239, la Giunta della Regione Lombardia ha riformato gli atti originariamente impugnati dal Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa non solo in senso conforme alle statuizioni del Tribunale Superiore delle Acque di cui alla sentenza ora oggetto di ricorso (n. 91 del 2004) ma anche e, soprattutto, in senso conforme alle istanze del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa.
La definitiva eliminazione dal reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Medio Chiese dei canali e dei manufatti di proprietà del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa, in pratica, ha rappresentato per questo ultimo il conseguimento dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Analogamente, Cass, sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22658).
3. Con il primo motivo del proprio ricorso il Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca deduce nullità della sentenza pronunziata dal TSAP in composizione illegittima, attesa la presenza nel Collegio giudicante di un componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non garante di imparzialità, indipendenza e terzietà, come si desume da Corte Cost. n. 353 del 2002 relativa a un funzionario del Genio civile nel Collegio giudicante dei Tribunali Regionali Acque Pubbliche, e come confermato dall'emanazione in corso di giudizio del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, (conv. nella L. n. 45 del 2004) che ha modificato la composizione del TSAP prevedendo la sostituzione, sin dallo gennaio 2004, dei tre tecnici prima contemplati con "tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri", sintomaticamente richiamando nel preambolo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 305 e 353 del 2002.
Al riguardo il ricorrente denunzia la conseguente illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 108 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2, 3, (anche) della disciplina transitoria di cui alla L. n. 45 del 2004, art. 1).
4. Il motivo è manifestamente infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
4.1. Quanto, in primis, alla dedotta nullità della sentenza impugnata per vizio della costituzione del tribunale superiore in relazione alla presenza nel collegio giudicante di un componente effettivo del consiglio dei lavori pubblici, nonostante fosse entrata in vigore - alla data in cui è stata pronunziata la sentenza stessa - la nuova disciplina di cui al D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, art. 1, comma 1, lett. b), (conv. con modificazioni nella L. 26 febbraio 2004, n. 45) entrata in vigore il 1 gennaio 2004 e che prevede che il tribunale superiore sia composto, tra l'altro, da "tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri" e non, più, come per il passato da tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva la censura non può trovare accoglimento.
La pronunzia impugnata, infatti, è conforme al precetto di cui al D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, art. 1, comma 1 bis, (nel testo risultante a seguito della legge di conversione), secondo cui, in particolare, "fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi". 4.2. Quanto al secondo profilo di censura e alla invocata illegittimità costituzionale del ricordato D.L. n. 353 del 2003, art. 1, comma 1 bis, la questione è manifestamente infondata.
Confermandosi quanto già rilevato, tra l'altro, da Cass., sez. un., 24 ottobre 2005, n. 20472, nonchè da Cass., sez. un., 16 marzo 2004, n. 5322, si osserva, infatti, che l'inserimento nel Tribunale superiore delle acque pubbliche di membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici non interferisce sui precetti costituzionali richiamati dal ricorrente.
Detti tecnici, infatti, non svolgono compiti di amministrazione attiva, ma concorrono esclusivamente alla formazione di pareri non vincolanti, e, quindi, non si trovano in una situazione assimilabile a quella dei funzionar del genio civile appartenenti ai tribunali regionali, per i quali soltanto è configurabile quel possibile condizionamento nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (per il persistente esercizio anche delle funzioni presso l'amministrazione di provenienza), che ha determinato la dichiarazione d'incostituzionalità del R.D. n. 1775 del 1933, art. 138. 5. Con il secondo, complesso, motivo il Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca lamenta omesso esame ed omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di irricevibilità del ricorso in ragione della preclusione conseguente alla mancata impugnazione del Piano di Classifica L.R. n. 59 del 1984, ex art. 35, approvato con Delib. Giunta regionale 2 febbraio 2001, n. 7/3297, con conseguente violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, art. 143, in relazione al mancato accoglimento della suddetta e eccezione e inammissibilità del ricorso proposto avanti al Tribunale della Acque Pubbliche dalla controparte.
Intimamente connesso a quello sopra riassunto sono il quarto e il quinto motivo del ricorso del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con il quale si denunzia:
- da un lato, "omesso esame ed omessa motivazione in ordine alla dedotta eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche-, con conseguente "violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, e del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. c)", nonchè, ancora, "Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata" e, infine "conseguente difetto di giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, e sulla giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche in relazione a tutti i profili connessi ai diritti relativi alle derivazioni di acque pubbliche" (quarto motivo);
dall'altro "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.", "insufficienza della motivazione in ordine all'interesse a ricorrere ed alla legittimazione attiva dei consorzi irrigui ricorrenti avanti il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche" (quinto motivo).
6. Tutti i riferiti motivi sono inammissibili.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche pronunciate in un unico grado è ammesso - qualora, come nella specie, ratione temporis, non trovino applicazione, le disposizioni contenute nel D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunziata anteriormente al 2 marzo 2006, cfr. di D.lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 5, nei soli limiti di cui agli artt. 111 Cost., e R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 201 (T.U.), sulle acque, ossia per violazione e falsa applicazione di legge o per incompetenza o eccesso di potere ai sensi della L. 31 marzo 1877, n. 3761, art. 3.
Deriva, da quanto precede, pertanto:
- da un lato, che nella violazione di legge deducibile, in base all'art. 111 Cost., come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in appello, del tribunale superiore delle acque pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti, impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti, la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., sez. un., 22. agosto 2007, n. 17822;
Cass., sez. un., 5 aprile 2007, n. 8520);
- dall'altro, che resta preclusa ogni denuncia di extra o ultrapetizione come conseguenza dell'errata lettura o interpretazione della domanda, emergente da difetti motivazionali della sentenza impugnata ed è inoltre preclusa anche la censura di omessa pronuncia su una domanda, poichè in tal caso è previsto il solo rimedio della istanza di rettificazione al medesimo tribunale, per il rinvio recettizio del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204, comma 2, (T.U.) cit. (al codice di procedura civile del 1865) (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 10 luglio 2006, n. 15617).
Pacifici i principi di diritto sopra esposti e non controverso che nella specie sia con il secondo che con il quarto motivo, nonchè, ancora, con il quinto, viene denunziata esclusivamente "l'omesso esame e l'omessa motivazione" in ordine a eccezioni formulate dalla parte odierna ricorrente, è palese la inammissibilità delle censure in parole.
6.2. Non giova, al fine di ritenere la ammissibilità delle trascritte deduzioni, la circostanza che nella intestazione dei motivi si deduca, comunque, da un lato, il difetto di giurisdizione, nonchè la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, (T.U.), e di altre disposizioni, dall'altro la "contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata".
Giusta la testuale previsione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, vigente (non diversamente, del resto, da quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 523 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 528 c.p.c., comma 1, n. 1 del codice 1865) "il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità" - tra l'altro - "i motivi per i quali si chiede la cassazione".
E' palese, di conseguenza, che non è sufficiente - ai fini della ammissibilità del ricorso (o di un suo motivo) - la mera denunzia, nella intestazione del motivo stesso, che la sentenza è stata resa da un Giudice privo di giurisdizione, o che questa è stata resa con violazione o falsa applicazione di norme di diritto, o ancora, che è "contraddittoria".
E'necessario, infatti, perchè il motivo sia ammissibile - come evidenziato sopra - che siano indicate le ragioni, che giustificano il dissenso del ricorrente rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata e, allorchè si lamenta la "contraddittorietà della motivazione" quali siano le espressioni, contenute in questa che essendo una in contrasto con l'altra, non permettono di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge il dictum censurato.
Certo che nella specie alle affermazioni sopra trascritte e contenute nella intestazione dei due motivi (vuoi quanto ai profili di censura attinenti alla giurisdizione, vuoi quanto alla lamentata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, vuoi - ancora -in merito alla denunziata "contraddittorietà della motivazione") non segue, nella parte espositiva dei singoli motivi, alcuna indicazione delle ragioni dei motivi stessi (esaurendosi questa parte dei vari motivi nella inammissibile, come dimostrato sopra invocazione dell' omesso esame di varie eccezioni asseritamente formulate nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale superiore, è evidente, come anticipato, la inammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilo, del secondo e del quarto motivo di ricorso.
7. Con il terzo motivo Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca denunzia difetto di giurisdizione del TSAP, con violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, e della L. n. 1034 del 1971, art. 2, e art. 132 c.p.c., non avendo gli impugnati provvedimenti alcuna (diretta o indiretta) incidenza sul regime delle acque pubbliche, e vertendosi pertanto in materia appartenente alla giurisdizione del TAR Lombardia, con il quarto motivo denunzia difetto di giurisdizione del TSAP, spettando essa al TRAP, con violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140. 8. Il motivo è manifestamente infondato.
Come accennato in parte espositiva con la deliberazione impugnata la Giunta regionale:
- ha individuato il reticolo idrico principale, e, per differenza, il reticolo idrico minore, con ciò definendo le attribuzioni della Regione e dei Comuni, dell'ambito delle competenze ripartite con L.R. 5 gennaio 2001, n. 1, nelle materie trasferite o delegate dal D.lgs. n. 112 del 1998, (tra l'altro in tema di acque pubbliche);
- ha stabilito i criteri per l'esercizio della attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- ha fissato i canoni regionali di polizia idraulica da applicarsi sia per il reticolo principale sia per il reticolo minore;
- ha individuato il reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai consorzi di bonifica.
Tali disposizioni sono state ritenute lesive - dai ricorrenti innanzi al Tribunale superiore - degli interessi degli stessi ricorrenti, in quanto dispongono sul regime e sulla disciplina di canali ed acquedotti di cui sono titolari, attribuendone la gestione ai consorzi di bonifica.
Così precisata la materia dei contendere si osserva che giusta la testuale previsione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a), "appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e- per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".
Non controverso quanto sopra si osserva che una giurisprudenza pressochè consolidata di queste Sezioni Unite è costante - da lustri - nell'interpretare la disposizione sopra trascritta nel senso che la giurisdizione di legittimità in unico grado, attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste quando sia impugnato un provvedimento amministrativo caratterizzato da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o a influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (in termini, ad esempio, sez. un., 24 aprile 2007, n. 9844. Ma nella stessa ottica, tra le tantissime, Cass., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14195).
Non potendosi dubitare che con i provvedimenti impugnati la Regione Lombardia ha adottato provvedimenti, a contenuto generale, in tema di risorse idriche e del relativo demanio, non pare possa dubitarsi della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla luce della giurisprudenza sopra ricordata.
9. Con i restanti motivi il ricorrente Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca deduce, nell'ordine :
- "omesso esame ed omessa motivazione in ordine alla individuazione della natura promiscua (irrigua e di bonifica idraulica), che caratterizza le Rogge Donna, Antenata e Vallata" e "violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 162 e 167, in relazione all'omessa pronuncia in ordine alle istanze istruttorie avanzate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca" (sesto motivo);
- "insufficienza, erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è erroneamente ritenuto che l'inclusione delle Rogge Sale, Donna, Antenata e Vailata nell'elenco dei canali di bonifica di cui all'allegato D della Deli. g.r. Lombardia 25 gennaio 2002, n..
7/7868, (confermata dalla Delib. g.r. Lombardia 1 agosto 2003, n. 7/13950) fosse basata sul presupposto della natura demaniale delle suddette rogge", "insufficienza erroneità ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è erroneamente ritenuto che l'inclusione delle Rogge Sale, Donna, Antenata e Vallata e dell'elenco dei canali di bonifica di cui all'allegato D della Delib. g.r. Lombardia 25 gennaio 2002, n. 7/7868, (confermata dalla Delib. g.r. Lombardia 1 agosto 2003, n. 7/13950) fosse incompatibile con il regime della concessione di derivazione"; "violazione e falsa applicazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1", nonchè "violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 19 e 42 e degli artt. da 217 a 222, (settimo motivo);
- "violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, artt. 5 e 6, (con riferimento alle censure mosse avverso la Delib. g.r. Lombardia 25 gennaio 2002, n. 7/7868) e della L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, artt. 1, 2, 3, e, 5 e 10, (con riferimento alle censure mosse con i motivi aggiunti avverso la Delib. g.r. Lombardia 1 agosto 2003, n. 7/13950)", nonchè "omesso esame ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia" (ottavo motivo);
- "violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L.R. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 114" (nono motivo);
- "violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 13, comma 1", "violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, artt. 1 bis, 8 e 9", nonchè infine "contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti" (decimo motivo).
10. Tutti gli indicati motivi sono inammissibili.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
10.1. Quanto, in particolare ai più volte denunciati vizi di omesso esame nonchè di omessa motivazione su vari aspetti della controversia non possono che richiamarsi i principi esposti sopra, sub 6 (nonchè 6.1. e 6.2.).
10.2. Sotto gli ulteriori profili e, in particolare, colà ove viene denunziata la violazione di norme di diritto i motivi devono essere dichiarati parimenti inammissibili, per difetto di interesse.
Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
E sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007, n. 13070; Cass. 13 marzo 2007, n. 5832; Cass. 11 gennaio 2007, n. 389).
Pacifico quanto sopra si osserva che la sentenza gravata dopo avere affermato (a p. 16) "chiariti tali (aspetti della contorversia) le deliberazioni non si sottraggono alla censura di incompetenza dedotta dai ricorrenti con il ricorso principale e reiterata con riferimento alle nuove deliberazioni impugnate con motivi aggiunti", nella pagina successive precisa "per tale profilo, anche indipendentemente dalla rilevata incompetenza della Giunta sono viziate le disposizioni che attribuiscono ai Consorzi o ai Comuni poteri di polizia idraulica, di manutenzione e gestione incompatibili con il regime concessorio". (E' palese, per l'effetto, giustificando la sentenza impugnata la conclusione raggiunta su diverse, autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il suo dictum che era onere del ricorrente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, censurare tutte tali proposizioni, e pertanto, anche la dichiarata incompetenza della giunta regionale a adottare il provvedimento in questione, per violazione dell'art. 6, dello Statuto Regionale Lombardia che attribuisce al Consiglio regionale il potere legislativo e regolamentare nonchè la disciplina dei servizi pubblici, l'istituzione di tributi e la delega di funzioni agli enti locali.
Oppone, nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., la difesa del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca che in realtà la sentenza impugnata ha annullato per incompetenza i provvedimenti impugnati esclusivamente sotto il profilo della L.R. Lombardia n. 1 del 2000, art. 3, comma 114, e non dell'art. 6, dello Statuto Regionale, mai menzionato, sì che esso concludente non aveva, al riguardo, alcun onere.
Tale ultima deduzione è manifestamente infondata. Alla luce delle considerazioni che seguono:
- la sentenza impugnata ha, expressis ritenuta fondata la eccezione di incompetenza formulata (a p. 23 del ricorso introduttivo) dalla difesa dei Consorzi ricorrenti in primo grado (e successivamente ribadita con i motivi aggiunti), eccezione espressamente e in termini non equivoci riferita all'art. 6, dello Statuto della Regione Lombardia;
- irrilevante, al fine di ritenere non accolto tale profilo del ricorso introduttivo (dei Consorzi in quella sede ricorrenti) è la circostanza che lo Statuto della Regione Lombardia non sia mai menzionato nella sentenza impugnata, facendo questa riferimento esclusivamente alla L.R. n. 1 del 2000, art. 3, comma 114;
- è sufficiente, al riguardo, considerare quello che è il tenore testuale di tale ultima disposizione: "la Regione è l'autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate";
- non contenendo la disposizione, quanto alle attribuzioni della Regione, alcun riferimento all'organo di questa Competente a esercitare i poteri ivi indicati, è palese che l'assunto invocato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca avrebbe un qualche spessore nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata si fosse limitata a sottolineare la violazione da parte della Regione art. 3, comma 114, (per avere esercitato funzioni non sue). Poichè per contro la sentenza afferma la incompetenza non della Regione Lombardia, ma della Giunta, è di palmare evidenza che i provvedimenti impugnati sono stati annullati anche perchè emessi dalla Giunta della Regione Lombardia, anzichè dal Consiglio regionale.
Non essendo stato censurato tale profilo della sentenza impugnata è palese, come anticipato, la inammissibilità dei motivi di ricorso sopra indicati (dal sesto al decimo) atteso che anche nella eventualità il loro esame nella parte di cui non è stata rilevata la inammissibilità sotto il diverso profilo di cui sub 6, dovesse concludersi favorevolmente per il Consorzio di Bonifica ricorrente non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata.
11. Quanto al ricorso dei Consorzi Roggia Vailata, Roggia Donna, Roggia Sala e Roggia Antenata (105/2005 R.G.), nella parte in cui i relativi motivi sono stati condizionati all'accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Piana, rimane assorbito, mentre per la parte non condizionata, lo stesso non può trovare accoglimento sotto nessuno dei profili in cui si articola.
Quanto al primo (omessa condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite) lo stesso è manifestamente infondato, avendo il giudice a quo ritenuto di compensare integralmente le stesse tra le parti ed essendo una tale statuizione - nel regime anteriore al testo attualmente in vigore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, insindacabile in sede di legittimità, anche se priva come nella specie di qualsiasi motivazione (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).
Quanto al secondo, con il quale si denunziano errori materiali della sentenza impugnata (dovendosi leggere Roggia Antenata, ove, invece, per evidente errore materiale è scritto Roggia Antenata o Roggia Integrata) lo stesso è inammissibile, dovendo la relativa richiesta formularsi al Giudice a quo nelle norme di cui all'art. 287 c.p.c., (cfr. C. cost. 10 novembre 2004, n. 335; Cass. 14 settembre 2007, n. 19226; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3656).
12. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio».

Cass. Civ. S.U. ord. 8696/05: «1. A sostegno del ricorso, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. deduce che il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deriva dal "petitum" della Regione Campania, individuato nella pretesa di far dichiarare l'appartenenza dell'acqua alla Regione medesima, con la conseguenza che viene in rilievo: 1) la competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di giudicare in unico grado i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in materia di diritti relativi a derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; e) la competenza dei giudici ordinali per le controversie concernenti l'appartenenza delle acque al Comune.
2. Le resistenti Regioni Campania, Puglia e Basilicata, prospettano, invece la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, una volta preso atto della mancata conversione in legge della disposizione del d.l. n. 251 del 2002 che aveva previsto la soppressione dei tribunali delle acque. Premesso che la causa pendente non concerne l'accertamento dell'appartenenza delle acque alla Regione Campania, ma la richiesta di annullamento di atti illegittimi, deducono che, secondo giurisprudenza, sono devoluti al T.S.A.P. i provvedimenti che attengono comunque all'utilizzazione del demanio idrico interferendo sul regime delle acque pubbliche. Mentre, non è integrata la competenza del Tribunale regionale non ricorrendo nessuna ipotesi di quelle tassativamente previste dagli artt. 140 e 141 del T.U. 1755/1933, nè quella del giudice ordinario non concernendo la controversia l'indennità conseguente all'adozione di provvedimenti di natura espropriativa ai sensi dell'art. 34, d. lgs. n. 80 del 1998, atteso che la Regione Campania non lamenta tanto la mancata corresponsione dell'indennizzo conseguente all'espropriazione, quanto la mancata partecipazione al relativo procedimento.
3. La questione su cui queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è quale sia l'autorità giudiziaria competente a decidere la controversia avente ad oggetto l'annullamento del decreto del Ministero del Tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e Basilicata della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella soc. Acquedotto Pugliese S.P.A., nonchè le deliberazioni delle Giunte Regionali della Puglia e Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
4. Come è noto ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (Cfr.
Sez. Un. 23.2.2001, n. 64; 22.4.2000, n. 5277).
5. In base a tale criterio, considerato che oggetto della domanda della Regione Campania è l'annullamento dei provvedimenti amministrativi sopra menzionati e la ragione giuridica indicata consiste innanzitutto nella mancata partecipazione al procedimento della Regione medesima e, in subordine, nel mancato indennizzo per l'espropriazione delle proprie acque, deve innanzitutto escludersi la giurisdizione del giudice ordinario sotto un duplice profilo. In primo luogo, perchè non si tratta di controversia tra privati, alla quale l'interesse della P.A. è estraneo (Cass. 17.11.2000, n. 14906); in secondo luogo, perchè, con specifico riferimento all'art. 7 della legge n. 205/2000 che recepisce l'art. 34 n. 3 lett. b) del d. legs. n. 80/1998, la domanda non ha per oggetto la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio ma si limita a dedurre la sua mancata erogazione come ragione (peraltro secondaria) della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. Parimenti è da escludere la giurisdizione del Tribunale Regionale delle acque pubbliche, così come stabilita dall'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, poichè la controversia non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Infatti, ai sensi del cit. art. 140, rientrano nella giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie relative:
a) alla demanialità delle acque; b) ai limiti dei corsi e dei bacini, loro alveo e sponde; c) alle derivazioni e utilizzazioni delle acque e relativi diritti di utenza; d) alle indennità per occupazioni ed espropriazioni occorrenti per l'esecuzione di opere idrauliche; e) al risarcimento dei danni a causa di opere idrauliche eseguite dall'amministrazione.
In particolare la controversia non è riconducibile tra quelle sub lett. c) poichè la Regione Campania non deduce la lesione di un diritto relativo all'utilizzazione delle acque che scorrono nel proprio territorio, ma semplicemente la illegittimità dei provvedimenti che hanno inciso anche, in maniera immediata e diretta, sul regime giuridico di quelle acque pubbliche per effetto dell'acquisizione del capitale della Società da parte delle confinanti Regioni Puglia e Basilicata.
7. Tale ultimo riferimento consente di configurare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in base ad una corretta interpretazione dell'art. 143 lett. a) del T.U. n. 1775 del 1933. La norma, infatti, istituisce, in unico grado, un procedimento che ha il carattere di giudizio di impugnazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche e, data la sua lata e omnicomprensiva previsione, si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr. Sez. Un. 18.12.1998, n. 12076; 15.7.1999, n. 403; Cos. Stato 3.12. 2001, n. 6012).
7.1. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in relazione al principio desumibile dall'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (Sez. Un. 26.7.2002, n. 11099).
8. E' da escludere, infine, che la controversia possa rientrare nella giurisdizione del T.A.R., atteso che i provvedimenti impugnati, come detto, incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, pur avendo riflessi in ordine alla gestione del servizio.
Nè la giurisdizione del T.A.R. è invocabile in base alla l. n. 205 del 2000, e successive modifiche, poichè tale legge, nell'istituire una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di servizi pubblici, ha modificato solo il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ma non ha inciso sulle preesistenti competenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che restano ferme anche dopo la l. n. 205 cit. (ciò specie in seguito alla sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale).
9. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio».

Cass. Civ. S.U. 11652/06: «Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Bolzano denuncia:
nullità della sentenza derivante da vizio di costituzione del Giudice; illegittimità costituzionale del R.D. n. 1775 del 1933, art. 138, nella parte in cui prevede che al TSAP siano aggregati tre tecnici membri effettivi del Consiglio Superiore di Lavori Pubblici;
violazione dell'articolo 108 Cost. e del principio di indipendenza e terzietà del Giudice; violazione dell'articolo 102 Cost. e dei principi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 352/2002.
Il motivo è manifestamente infondato atteso che, come già ritenuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sent. n. 60 del 2003) e confermato da queste stesse SS.UU. (sentenze 16/3/04 n. 5322;
27/7/04 n. 14082; 14/7/05 n. 14790; 24/10/2005 n. 20472) non è ravvisabile alcuna equiparazione tra la posizione dei membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che concorrono alla composizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con quella dei funzionari dell'ex Genio Civile aggregati ai Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche. Nei confronti di questi ultimi, infatti, la Corte costituzionale ha ravvisato la violazione dei principi d'indipendenza e terzietà del Giudice, sanciti dall'art. 108 Cost. anche per i Giudici speciali, nel fatto che i funzionali chiamati ad integrare il collegio continuassero ad essere in servizio presso un'amministrazione pubblica che gestisce o concorre a gestire un determinato settore d'attività amministrativa e, come tali, fossero soggetti a condizionamenti, derivanti dalla permanenza del rapporto di servizio con l'amministrazione di provenienza, la quale a- vrebbe potuto adottare provvedimenti discrezionali nei loro confronti. Nulla di tutto ciò si verifica per i componenti effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che non è organo d'amministrazione attiva, ma è definito dalla legge massimo organo consultivo dello Stato in materia d'opere pubbliche ed è chiamato a formulare pareri facoltativi ed obbligatori, ma mai vincolanti, nelle materie previste dalla legge.
Va inoltre sottolineato che il R.D. n. 1775 del 1933, art. 139, lett. d), richiede espressamente che i componenti tecnici del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non abbiano funzioni amministrative attive, e, se si considera altresì che il collegio è composto non solo da alti funzionari dello Stato, ma anche da alti magistrati e da esperti nelle materie di sua competenza, deve escludersi ogni possibilità d'immedesimazione dei suoi componenti effettivi con le amministrazioni che siano parti in giudizio innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, quindi, qualsiasi possibilità di condizionamento. Va poi rilevato che la Corte costituzionale non ha ravvisato alcuna consequenzialità, per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, tra la dichiarazione d'illegittimità della composizione del Tribunali Regionali e la composizione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche, onde la disciplina introdotta dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, secondo cui dal 1 gennaio 2004 anche il Tribunale Superiore prevede tra i suoi componenti, in luogo dei componenti effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tre esperti iscritti nell'albo degli ingegneri, deve ritenersi ispirata a criteri d'omogeneità con la nuova composizione dei Tribunali Regionali piuttosto che ad esigenze d'adeguamento della normativa preesistente al dettato costituzionale.
Va pertanto ribadita la legittima composizione del collegio giudicante che ha reso la pronuncia impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione di legge deducendo che erroneamente il TSAP ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione in merito all'impugnazione del provvedimenti di cui sub c), d) ed e), ossia parere negativo della conferenza dei direttori di ufficio, Delibere della Giunta provinciale di rigetto dei ricorsi gerarchici avverso il detto parere e l'ordine di ripristino. I primi due provvedimenti sono stati emanati nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione edilizia richiesta dal T. ed incidono solo indirettamente, in modo occasionale ed accidentale, sulla materia delle acque pubbliche.
Il terzo provvedimento è poi del tutto estraneo alla gestione delle acque pubbliche riguardando la tutela del paesaggio, materia riservata alla giurisdizione amministrativa. Il motivo è in parte inammissibile - con riferimento ai provvedimenti di cui ai punti sub c) e d) - ed in parte infondato in relazione al provvedimento di cui al punto sub e). I primi due provvedimenti non sono stati annullati dal TSAP che, con la sentenza impugnata, si è limitato ad annullare gli atti di cui ai punti sub a) e b) concernenti il diniego di concessione di derivazione di acque pubbliche: per quanto riguarda l'impugnativa di tali atti nessuna critica è stata mossa dalla ricorrente in ordine alla giurisdizione del TSAP. Il provvedimento sub e) è stato poi annullato dal TSAP con riferimento solo ed esclusivo alla fissazione del termine finale per la riduzione in pristino per la parte relativa all'allacciamento all'acquedotto comunale. Si tratta di un aspetto strettamente connesso alla richiesta di concessione avanzata dal T. ed alle operazioni concretamente da porre in essere per l'eventuale utilizzabilità delle acque derivate: la questione riveste quindi carattere meramente tecnico concernente la distribuzione e l'uso delle acque pubbliche.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione delle disposizioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella provincia di Bolzano. Il TSAP non ha considerato la relazione del competente ufficio provinciale - che aveva fornito precise risposte in tema di approvvigionamento idrico dei masi - ed ha travisato la situazione reale del maso del T. che si trova a meno di un chilometro dal centro abitato e di 400 metri dal punto ove esiste l'acquedotto comunale.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: invasione nella sfera di discrezionalità della P.A.; violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione inesistente. Ad avviso della ricorrente con la sentenza impugnata si esamina, per mezzo di una c.t.u., il merito della vicenda (scelta della soluzione per l'approvvigionamento idrico di un maso) pur essendo detta valutazione riservata alla P.A. Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. sono comunque deficitari ed in ogni caso le scelte operate da esso ricorrente sono logiche e razionali.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia motivazione incongrua, apparente o inesistente deducendo che le circostanze relative alla asserita maggiore economicità ed al minor impatto della soluzione proposta dal T. sono contraddette dai fatti emergenti dalla relazione tecnica prodotta da essa Provincia e che il TSAP non ha esaminato.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, connesse ed interdipendenti, possono essere esaminate congiuntamente risolvendosi tutte - quale più e quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione - essenzialmente nella prospettazione di una diversa valu-tazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal TSAP nell'esercizio dei compiti allo stesso affidati e del suo potere discrezionale di apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. Si tratta di censure con le quali la ricorrente prospetta inammissibilmente una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali costituiscono insindacabile accertamento di fatto.
La ricorrente con i motivi in esame denuncia infatti travisamento dei fatti, errata valutazione della c.t.u., omessa esame della prodotta relazione tecnica. Si tratta, come è evidente, di censure inammissibili in questa sede di legittimità.
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, perchè, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del Giudice di dati presupposti come base del manifestato convincimento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, può al massimo, integrare errore denunciabile con l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.
Va poi rilevato che le critiche mosse in questa sede alla relazione del c.t.u. nominato nel giudizio innanzi al TSAP (ed alla interpretazione data a tale relazione) non sono poi meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al Giudice del merito, anche per la loro genericità per non aver la ricorrente riportato il contenuto specifico e completo di detta relazione il che non consente di ricostruirne il senso complessivo e impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del preteso errore commesso da Giudice di appello nell'interpretare e valutare la relazione peritale in questione.
Va infine segnalato il fermissimo indirizzo della giurisprudenza di queste Sezioni Unite quello secondo il quale con il ricorso per Cassazione avverso le decisioni di appello del Tribunale superiore delle acque pubbliche il vizio di motivazione prospettabile non è quello previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma soltanto quello consistente nell'omissione e/o nell'apparenza della motivazione, e che, perciò, non può essere utilmente dedotto un vizio della ratio decidendi che implichi un controllo sulla sufficienza e la razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.
Nella specie la sentenza impugnata si rivela sostanzialmente e ragionevolmente motivata sicchè si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con i motivi in esame: del tutto insussistenti sono i lamentati vizi di motivazione e le denunciate violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella insindacabilmente effettuata dal TSAP. Con il sesto motivo la Provincia di Bolzano denuncia violazione dell'articolo 9 Cost., della Legge Provinciale di Bolzano n. 16 del 1970 e dell'articolo 4 del piano paesistico del comune di Malles, nonchè travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente il TSAP, pur riconoscendo la prevalente esigenza di tutela degli interessi paesistici, ha ritenuto che tale esigenza non annulla la rilevanza giuridica degli interessi considerati e tutelati dal Piano di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano. Tale conclusione contrasta con le norme sopra citate posto che la tutela del paesaggio assurge a valore primario e comporta la subordinazione degli altri valori tutelati dalla Costituzione. Le ragioni addotte dal TSAP non sono idonee a subordinare le esigenze della tutela del paesaggio alle esigenze del T.. Comunque le conclusioni del piano generale delle acque pubbliche non sono nel senso di cui all'impugnata sentenza ma nella direzione opposta. Peraltro in base alle prescrizioni del vincolo non è ammissibile la captazione e la derivazione delle acque pubbliche con le connesse opere.
Il motivo va disatteso dovendosi escludere le asserite violazioni delle norme indicate dalla ricorrente.
Il TSAP ha prima proceduto ad una attenta e corretta interpretazione dell'articolo 4 del Piano paesaggistico del comune di Malles e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio di Bolzano ed è poi coerentemente pervenuto alla conclusione che l'istanza di derivazione delle acque proposta dal T. non si poneva in contrasto con i divieti di cui al piano del comune di Malles tenendo anche conto delle disposizioni del piano della Provincia volte a favorire le esigenze di approvvigionamento dei masi a notevole distanze dai centri abitati. Il TSAP ha quindi ineccepibilmente proceduto ad un giudizio comparativo tra le due esigenze di tutela degli interessi paesaggistici e di quelli presi in considerazione dal piano provinciale con riferimento agli interessi dei masi e, in particolare di quello del T. ritenendo che tali ultimi interessi non si ponevano in conflitto con i primi previa l'adozione di quegli opportuni accorgimenti tecnici volti ad evitare danni al biotipo "vegetazione steppica Tatscher Leiten" come precisato nel sopra citato parere dell'ispettorato forestale e confermato dalla c.t.u. La detta conclusione è frutto di un insindacabile apprezzamento di natura tecnica coerente e razionale sorretta da adeguata motivazione con riferimento specifico alla situazione dei luoghi e delle osservazioni e rilievi del c.t.u. che non si pongono in contrasto con i principi normativamente fissati in tema di tutela del paesaggio.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione della direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992 e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, deducendo che essa Provincia ha aderito al progetto Natura 2000 per cui il biotopo in questione è stato inserito tra i siti di importanza comunitaria con conseguente divieto di qualsiasi intervento non necessario.
Il motivo è inammissibile in quanto relativo ad una questione nuova - conseguenze della adesione al progetto Natura 2000 - non esaminata nella sentenza impugnata e che non risulta (nè è stato dedotto in ricorso) che sia stata in precedenza prospettata.
Con l'ottavo motivo la Provincia di Bolzano denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., sostenendo che il motivo inerente l'asserita autorizzazione dell'autorità forestale non è stato introdotto in sede di ricorso introduttivo del T. per cui tale motivo andava dichiarato inammissibile per tardività. Peraltro la detta autorizzazione aveva unicamente lo scopo di disciplinare il movimento di terreno senza sostituire la necessaria concessione edilizia e l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla L.P. n. 16 del 1970, articolo 8.
Inoltre la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale è stata poi ribaltata dalla stessa autorità forestale in sede di conferenza dei servizi.
Il motivo va disatteso in quanto il TSAP, nel richiamare la detta autorizzazione dell'autorità forestale, non ha dato ingresso ad un motivo non prospettato dal T. nel ricorso introduttivo del giudizio, ma si è limitato a richiamare quanto riportato nella relazione del c.t.u. e negli argomenti ivi sviluppati segnalando che il consulente aveva dato una risposta ai quesiti formulati dalla stessa Provincia tenendo conto delle "risultanze di apprezzamenti risalenti alla documentazione offerta dallo stesso ufficio ecologia del paesaggio della Provincia" (pagina 12 sentenza impugnata) e rilevando che l'ispettorato forestale aveva reso un parere favorevole alla chiesta derivazione delle acque.
Va poi segnalato che in sede di conferenza degli uffici il parere dell'ispettorato forestale non è stato "ribaltato" come sostenuto dalla ricorrente ma non è stato proprio preso in considerazione con conseguente "contraddittorietà" del parere negativamente reso in conferenza degli uffici.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non avendo l'intimato T.F. svolto in questa sede attività difensiva non vi è luogo alla condanna alle spese».

Cass. Civ. S.U. ord. 8699/05: «1. A sostegno del ricorso, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. deduce che il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deriva dal "petitum" della Regione Campania, individuato nella pretesa di far dichiarare la nullità degli atti amministrativi impugnati in quanto con essi sarebbe stata spogliata delle acque del suo territorio, esclusa dalle procedure di privatizzazione dell'AQP s.p.a. e, quindi, definitivamente, espropriata delle proprie acque.
La controversia, in altri termini, riguarderebbe non l'accertamento di un diritto, ma la lesione di interessi legittimi e, come tale, apparterrebbe al Giudice Amministrativo.
2. La Regione Campania rileva la contraddittorietà del comportamento dell'AQP s.p.a., che in altro giudizio (R.G. n. 3318/03) è stata ferma nell'escludere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo in via alternativa la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, del Giudice Ordinario e del Tribunale Regionale delle Acque.
Le Regioni Puglia e Basilicata, a loro volta, prospettano, la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, una volta preso atto della mancata conversione in legge della disposizione del d.l. n. 251 del 2002 che aveva previsto la soppressione dei tribunali delle acque. Premesso che la causa pendente non concerne l'accertamento dell'appartenenza delle acque alla Regione Campania, ma la richiesta di annullamento di atti illegittimi, deducono che, secondo giurisprudenza, sono devoluti al T.S.A.P. i provvedimenti che attengono comunque all'utilizzazione del demanio idrico interferendo sul regime delle acque pubbliche. Mentre, non è integrata la competenza del Tribunale regionale non ricorrendo nessuna ipotesi di quelle tassativamente previste dagli artt. 140 e 141 del T.U. 1755/1933, nè quella del giudice ordinario non concernendo la controversia l'indennità conseguente all'adozione di provvedimenti di natura espropriativa ai sensi dell'art. 34, d. lgs. n. 80 del 1998, atteso che la Regione Campania non lamenta tanto la mancata corresponsione dell'indennizzo conseguente all'espropriazione, quanto la mancata partecipazione al relativo procedimento.
3. La questione su cui queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è quale sia l'autorità giudiziaria competente a decidere la controversia avente ad oggetto l'annullamento del decreto del Ministero del Tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e Basilicata della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella soc. Acquedotto Pugliese S.p.A., nonchè le deliberazioni delle Giunte Regionali della Puglia e Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
4. Come è noto ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (Cfr.
Sez. Un. 23.2.2001, n. 64; 22.4.2000, n. 5277).
5. In base a tale criterio, considerato che oggetto della domanda della Regione Campania è l'annullamento dei provvedimenti amministrativi sopra menzionati e la ragione giuridica indicata consiste innanzitutto nella mancata partecipazione al procedimento della Regione medesima e, in subordine, nel mancato indennizzo per l'espropriazione delle proprie acque, deve innanzitutto escludersi la giurisdizione del giudice ordinario sotto un duplice profilo. In primo luogo, perchè non si tratta di controversia tra privati, alla quale l'interesse della P.A. è estraneo (Cass. 17.11.2000, n. 14906); in secondo luogo, perchè, con specifico riferimento all'art. 7 della legge n. 205/2000 che recepisce l'art. 34 n. 3 lett. b) del d. legs. n. 80/1998, la domanda non ha per oggetto la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio ma si limita a dedurre la sua mancata erogazione come ragione (peraltro secondaria) della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. Parimenti è da escludere la giurisdizione del Tribunale Regionale delle acque pubbliche, così come stabilita dall'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, poichè la controversia non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Infatti, ai sensi del cit. art. 140, rientrano nella giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie relative:
a) alla demanialità delle acque; b) ai limiti dei corsi e dei bacini, loro alveo e sponde; c) alle derivazioni e utilizzazioni delle acque e relativi diritti di utenza; d) alle indennità per occupazioni ed espropriazioni occorrenti per l'esecuzione di opere idrauliche; e) al risarcimento dei danni a causa di opere idrauliche eseguite dall'amministrazione.
In particolare la controversia non è riconducibile tra quelle sub lett. c) poichè la Regione Campania non deduce la lesione di un diritto relativo all'utilizzazione delle acque che scorrono nel proprio territorio, ma semplicemente la illegittimità dei provvedimenti che hanno inciso anche, in maniera immediata e diretta, sul regime giuridico di quelle acque pubbliche per effetto dell'acquisizione del capitale della Società da parte delle confinanti Regioni Puglia e Basilicata.
7, Tale ultimo riferimento consente di configurare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in base ad una corretta interpretazione dell'art. 143 lett. a) del T.U. n. 1775 del 1933. La norma, infatti, istituisce, in unico grado, un procedimento che ha il carattere di giudizio di impugnazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche e, data la sua lata e omnicomprensiva previsione, si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr. Sez. Un. 18.12.1998, n. 12076; 15.7.1999, n. 403; Cos. Stato 3.12. 2001, n. 6012).
7.1. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in relazione al principio desumibile dall'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (Sez. Un. 26.7.2002, n. 11099).
8. E' da escludere, infine, che la controversia possa rientrare nella giurisdizione del T.A.R., atteso che i provvedimenti impugnati, come detto, incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, pur avendo riflessi in ordine alla gestione del servizio.
Nè la giurisdizione del T.A.R. è invocabile in base alla l. n. 205 del 2000, e successive modifiche, poichè tale legge, nell'istituire una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di servizi pubblici, ha modificato solo il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ma non ha inciso sulle preesistenti competenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che restano ferme anche dopo la l. n. 205 cit. (ciò specie in seguito alla sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale).
9. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato va dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio».

Cass. Civ. S.U. 1831/96: «
I
1. - A fondamento del ricorso, la Provincia di Trento deduce:
1.1. Difetto di giurisdizione.
La Holzknecht aveva richiesto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto di antica utenza, formalmente riconosciuto dall'amministrazione: affermando di essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, aveva domandato l'annullamento del provvedimento lesivo della sua posizione. Donde il difetto di giurisdizione del Tribunale superiore delle acque.
Il Tribunale superiore, invero, non aveva giurisdizione su tale domanda, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, ovvero quella del Tribunale regionale ex artt. 18 e 140 del R.D. n. 1775 del 1933 sulle acque. Per aversi giurisdizione del Tribunale superiore, infatti, non basta richiedere l'annullamento di un atto, che si assume viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, ma occorre che la causa petendi non consista nella lesione di un diritto soggettivo. Nella specie, non era applicabile l'art. 197 del R.D. n. 1775 del 1933, che consente al Tribunale superiore delle acque di decidere anche questioni di diritti soltanto se vengono prospettate in via incidentale, posto che la pronunzia di accertamento di un diritto di antica utenza era richiesta in via principale.
1.2. Violazione di legge; violazione dell'art. 112 c.p.c.; erronea applicazione dell'art. 143, lett. a), del R.D. n. 1775 del 1933.
La Holzknecht aveva chiesto al Tribunale superiore della acque una pronunzia, che presupponeva una sua posizione di diritto quanto alla utilizzazione dell'acqua (lamentando che il diritto fosse stato riconosciuto anche ad altri).
L'oggetto del giudizio, cioè il petitum sostanziale, riguardava soltanto una asserita lesione della posizione di diritto soggettivo.
La domanda, invero, era diretta a far dichiarare che il riconoscimento del diritto al Battan era incompatibile con il suo, per violazione di legge e per eccesso di potere.
Tra tutte queste censure, nemmeno una si identificava con la ragione in base alla quale il Tribunale superiore delle acque ha deciso la causa.
Per la verità, il Tribunale superiore ha annullato l'atto di riconoscimento del diritto al Battan, perché la Provincia non avrebbe avuto il potere di ridurre l'antica derivazione, non essendo mai stata iscritta l'acqua nell'albo delle acque pubbliche. In tal modo, la sentenza impugnata ha deciso prescindendo completamente dal petitum dedotto in giudizio.
Del resto, nel momento in cui la sentenza ha deciso la causa dichiarando che la provincia non aveva il diritto di emettere il provvedimento, perché l'acqua era privata, a maggior ragione avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un provvedimento emanato in assoluta carenza di potere.
1.3. Violazione di legge; violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 7 del R.D. n. 1775 del 1933; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio.
Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che la Provincia non aveva il potere di riconoscere il diritto del Battan, in quanto non si trattava di un'acqua pubblica.
Invero, l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha natura meramente dichiarativa, mentre essenziale è la potenzialità del bene di essere ricondotto nell'ambito dei beni demaniali.
Pertanto, la Provincia aveva il potere di provvedere in ordine alla utilizzazione dell'acqua.
La sentenza, inoltre, ha violato l'art. 3 del R.D. n. 1775 del 1933, il quale, prevedendo che il riconoscimento delle antiche utenze debba essere richiesto entro un anno dalla iscrizione dell'acqua nell'elenco, non esclude certo che la P.A. possa provvedere anche prima.
Del resto, il provvedimento di riconoscimento di antica utenza, diversamente dalla concessione, ben può essere emesso senza che l'acqua sia stata iscritta nell'elenco, sul semplice presupposto della potenzialità demaniale dell'acqua stessa e, perciò, della necessità di tutelarla.
II
2. - Alla disamina in concreto della questione di giurisdizione, da considerare per prima in ragione del suo carattere pregiudiziale ed assorbente, occorre premettere in compendio il sistema della ripartizione della giurisdizione afferente alla disciplina delle acque, quale si desume dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.
L'individuazione dell'organo giurisdizionale si fonda sull'oggetto delle controversie, classificate alla luce della tradizionale distinzione tra gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi.
2.1. Relativamente alle questioni concernenti gli interessi legittimi, nelle materie indicate dall'art. 143 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la giurisdizione appartiene al Tribunale superiore delle acque pubbliche (di recente, tra le altre: Cass., Sez. Un., 4 novembre 1994, n. 9127; Cass., Sez. Un., 3 marzo 1994, n. 2082; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 10052; Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1992, n. 10983. Per i precedenti: Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1975, n. 4285; Cass., Sez. Un., 16 giugno 1973, n. 1766; Cass., Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 671).
Tra le attribuzioni del Tribunale superiore sempre in materia di interessi legittimi rientra la soluzione delle questioni pregiudiziali attinenti alla demanialità delle acque, siano esse da decidere in via meramente incidentale, ovvero con efficacia di giudicato (Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1984, n. 5373); rientrano, altresì, le controversie concernenti i provvedimenti relativi alla utilizzazione delle acque, la cui natura pubblica non sia in contestazione e di cui il soggetto disponga a titolo di concessione (Cass., Sez. Un., 8 maggio 1978, n. 2211).
Per escludere la giurisdizione di detto Tribunale superiore non basta che si deduca la lesione di un diritto soggettivo per effetto dell'atto della Pubblica Amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto soggettivo sia configurabile astrattamente nel thema disputandum.
Per la verità, nel caso di affievolimento della originaria consistenza della situazione giuridica del concessionario questi non può ottenere la tutela dal giudice ordinario, appartenendo le eventuali controversie al riguardo alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (la concessione di acqua pubblica, pur attribuendo al titolare un diritto soggettivo alla utilizzazione dell'acqua, non esclude, infatti, il potere della P.A. sia di sacrificare, parzialmente o totalmente, tale diritto in considerazione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse; sia di valutare la compatibilità di eventuali nuove concessioni a favore di terzi con quelle preesistenti, in relazione alla disponibilità delle acque) (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 1992, n. 12871).
Ha natura e consistenza di interesse legittimo la posizione del privato di fronte al potere discrezionale della P.A. di valutare la conciliabilità della concessione di derivazione delle acque pubbliche con le preminenti esigenze di ordine generale, al fine di concedere la proroga o la rinnovazione dopo la scadenza (Cass., Sez. Un., 6 luglio 1978, n. 3332).
Appartiene alla competenza del Tribunale superiore della acque pubbliche la controversia originata dalla domanda del titolare di un'antica utenza di acqua pubblica scaduta, che abbia chiesto il rinnovo di essa ed abbia impugnato il provvedimento negativo, non essendo egli titolare di alcun diritto soggettivo che possa dirsi pregiudicato dalla concessione di altra utenza a terzi (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 197, n. 3306; conforme Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1974, n. 4285).
2.2. In ordine alle questioni relative ai diritti soggettivi, la giurisdizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche sussiste relativamente alle controversie, che incidano direttamente o indirettamente sugli interessi pubblici connessi con il regime delle acque.
In materia di tutela dei diritti soggettivi, dunque, la giurisdizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche - costituenti sezioni specializzate delle Corti di Appello e, come tali, facenti parte dell'autorità giudiziaria ordinaria - riguarda le materie indicate dall'art. 140 del R.D. n. 1775 del 1933 e dalle leggi successive (Cass., Sez. Un., 28 novembre 1994, n. 10124; Cass., Sez. Un., 16 giugno 1973, n. 1766; Cass., Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 671. Per i precedenti: Cass., Sez. I, 28 luglio 1969, n. 2840).
Precisamente, nella competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche rientra la cognizione delle controversie che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi con il regime delle acque: pertanto, le controversie concernenti le acque, che involgano questioni circa:
a) la demanialità;
b) la utilizzazione;
c) la legittimità del comportamento tenuto dalla P.A.;
d) il contenuto ed i limiti dei provvedimenti amministrativi (di concessione);
e) il pagamento di indennità o il risarcimento dei danni dipendenti direttamente dalla esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione o di utilizzazione;
f) il diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1986, n. 5978; Cass., Sez. II, 30 gennaio 1973, n. 303; Cass., Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3328; Cass., Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 350).
2.3. Alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria sono affidate, invece, le controversie tra i privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto la utilizzazione delle acque pubbliche, non incidono in alcun modo sugli interessi della Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1993, n. 4991; Cass., Sez. II, 30 gennaio 1973, n. 303; Cass., Sez. II, 30 gennaio 1973, n. 303).
2.4. Ai fini della determinazione della giurisdizione, come della discriminazione della competenza tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale, cioè alla intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in giudizio in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore (Cass., Sez. Un., 16 giugno 1973, n. 1766; Cass., Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 671; Cass., Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 350).
2.5. Non si dubita che al titolare di utenze riconosciute per antico uso faccia capo un diritto soggettivo perfetto tutelabile, come tale, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per giurisprudenza costante, invero, gli antichi utenti sono considerati titolari di un diritto soggettivo, il cui contenuto concerne non soltanto l'attribuzione dell'utenza, ma attiene altresì alla quantità d'acqua che, in forza di esso, può derivarsi (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1994, n. 5210; Cass., Sez. Un., 12 marzo 1993, n. 3013. Per i precedenti: Cass., Sez. II, 13 febbraio 1964, n. 313).
III
3.1. Nella specie, è incontroverso che la Holzknecht lamenti la lesione di un diritto soggettivo derivante da un antico uso, per effetto della nuova concessione di acqua pubblica fatta ad un terzo, poiché l'esercizio di essa viene ad incidere sulla quantità d'acqua a lei riconosciuta e ne diminuisce la disponibilità.
Avuto riguardo, dunque, al petitum sostanziale, vale a dire alla protezione reale accordata dall'ordinamento alla posizione soggettiva di Rita Holzknecht, detta protezione si configura come il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto, in quanto non sussistono cause di affievolimento, che in qualche misura lo abbiano sacrificato, né qualsivoglia ragione per cui possa ritenersi che il diritto medesimo sia venuto meno (per scadenza della concessione o per altro).
Allo stesso tempo, tuttavia, la tutela sottende l'interesse pubblico relativo alla disciplina ed alla concessione delle acque.
In ordine alle facoltà di godimento inerenti al diritto soggettivo preesistente, invero, incidono le conseguenze della nuova concessione.
La lite, pertanto, afferisce agli interessi pubblicistici connessi con l'amministrazione delle acque. (D'altra parte soltanto con il riconoscimento dell'interesse pubblico relativo alle acque si spiega la domanda rivolta dalla Holzknecht alla Provincia di Trento e sicuramente irrilevante appare il fatto che le acque non siano state iscritte negli appositi elenchi).
Poiché riguarda un diritto soggettivo e incide sugli interessi pubblici connessi con il regime delle acque, appartiene alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche la controversia originata dalla domanda, con la quale la titolare di un'antica utenza, assumendo che la concessione di acqua pubblica fatta in favore del terzo sia lesiva del suo diritto soggettivo ad usufruire del quantitativo di acqua riconosciutole, chieda, nei confronti del concessionario e dell'amministrazione concedente, che sia emessa la relativa declaratoria (per i precedenti: Cass., Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 671).
3.2. L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere accolta e, dichiarata la giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche a conoscere della domanda, deve pronunziarsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (art. 382, comma 3, c.p.c.).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti».



___________


© Riproduzione vietata.
























Powered by Next.it